Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27251 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22085-2015 proposto da:

PREMIUM NET SCPA, in persona del suo rappresentante presidente del

C.d.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 93,

presso lo studio dell’avvocato MARIO FUSANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CRISTINA GANDOLFI FUSANI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

R.G., R.V., R.A., R.A.,

RO.AN., R.D., METALSERVICES SOC. COOP.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 10052/2015 RG. del TRIBUNALE di MILANO,

depositata il 15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza del 24 aprile 2014 n. 5456/2014, il Tribunale di Milano, per quanto ancora rileva in questa sede, condannò in solido le convenute Premium Net S.c.p.a. e Plurima Metal S.c.a.r.l. nonchè Seled S.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo a pagare la somma complessiva di Euro 575.500,00, oltre rivalutazione, ed interessi agli attori nonchè, sempre in favore di questi ultimi, al pagamento delle spese di lite.

G., V., Al., A. e D., in virtù di detta sentenza, notificarono atto di pignoramento presso terzi a Premium Net S.c.p.a. e a Plurima Metal S.c.p.a. (nella qualità di debitori) nonchè a due istituti di credito (nella qualità di terzi pignorati) per la complessiva somma di Euro 1.066.284,66, pari all’importo del credito precettato aumentato della metà.

2. La procedura esecutiva venne iscritta a ruolo presso il medesimo Tribunale con n.r.e. 10453/2014 e venne fissata al 18 dicembre 2014 l’udienza per la dichiarazione dei terzi e per l’eventuale assegnazione delle somme.

3. La Corte di appello di Milano sospese la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale, con provvedimento depositato il 5 novembre 2014 e subordinato alla presentazione di idonea cauzione mediante fideiussione bancaria, in favore dei R., garanzia ottenuta da Intesa Sanpaolo S.p.a. fino alla concorrenza di Euro 725.000,00 e depositata nei termini indicati da quella Corte.

4. Con ordinanza emessa all’udienza del 18 dicembre 2014, fissata per la dichiarazione dei terzi e per l’eventuale assegnazione delle somme, il G.E., in relazione all’istanza proposta dagli attuali ricorrenti volta ad ottenere l’estinzione della procedura esecutiva promossa, stante il già richiamato provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività della predetta sentenza (indicata a p. 3 del ricorso, per evidente lapsus con il numero di r.g. della causa di appello), si limitò a sospendere la procedura esecutiva, “osservando che il giudice dell’esecuzione deve semplicemente prendere atto dell’avvenuta sospensione del titolo disposta dalla Corte di Appello”.

5. Il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., avverso tale provvedimento del G.E. fu rigettato dal Tribunale di Milano con ordinanza in data 15 aprile 2015 e che si assume non notificata.

6. Avverso la predetta ordinanza Premium Net S.c.p.a. ha proposto ricorso, nei confronti di G., V., Al., A. e R.D. nonchè contro Metalservices soc. coop. (già Plurima Metal soc. coop.).

7. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

8. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

9. La ricorrente premette che, a suo avviso, il proposto ricorso è ammissibile, atteso che l’ordinanza emessa ex art. 669 terdecies c.p.c. non è impugnabile, sicchè il provvedimento impugnato sarebbe definitivo e che, pur sembrando che il provvedimento di sospensione dell’esecuzione abbia carattere strumentale ed interinale alla procedura stessa, in realtà tale provvedimento avrebbe carattere decisorio, tale da incidere su situazioni soggettive” della ricorrente che, “in concreto e di fatto, non può liberamente disporre di somme “bloccate per circa Euro 1.800,000,00 (così sembra doversi intendere la somma indicata a p. 7, rigo 2, del ricorso) a fronte di una condanna di quasi Euro 710.000,00, in quanto, in forza del procedimento di sospensione, adottato dal Tribunale e confermato in sede di reclamo, il processo esecutivo potrà essere riassunto solo al termine del giudizio, sicchè nel lungo periodo che dovrà trascorrere prima della riassunzione la ricorrente avrà i conti correnti pignorati fino alla concorrenza della somma di Euro 1.066.284,66, pur avendo depositato la fideiussione per l’importo di Euro 725.000,00 a garanzia dei creditori e tale situazione incide, secondo la ricorrente, sulla vita societaria e sull’attività della medesima.

10. Lamenta quindi la ricorrente che l’impugnato provvedimento, che si è limitato a sospendere la procedura esecutiva e non ha dichiarato l’estinzione della stessa, violerebbe il suo diritto di proprietà, non potendo essa liberamente disporre delle proprie risorse economiche il che di fatto si concretizzerebbe in una limitazione all’esercizio dell’impresa, pur avendo ampiamente garantito il pagamento di cui alla sentenza di primo grado, subendo per questo anche ulteriori costi.

11. Deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto avverso l’ordinanza, emessa dal Tribunale in composizione collegiale, su reclamo contro un provvedimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione, con cui il ricorrente lamenti la mancata estinzione della procedura esecutiva, atteso che il provvedimento impugnato ha comunque natura cautelare e provvisoria ed è, pertanto, privo dei caratteri della definitività e della decisorietà.

12. A quanto precede va aggiunto, per completezza che, in caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività – come nell’ipotesi di cui all’art. 283 c.p.c. ad opera del giudice dell’impugnazione – non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo (Cass. 4/06/2013, n. 14048, richiamata pure nell’ordinanza impugnata in questa sede), nè comporta la declaratoria di estinzione del processo esecutivo e neppure giustifica la liberazione delle somme pignorate, pur se la concessione della sospensione dell’esecutività del titolo sia stata subordinata dalla Corte di appello alla prestazione di idonea garanzia”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ed ha chiesto l’estinzione del presente procedimento.

2. Ritiene la Corte che va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

4. Si evidenzia che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui la parte ricorrente non è tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima (Cass., ord., 17 aprile 2015, n. 12816; Cass., ord., 17 aprile 2015 n. 11289; Cass. 18 febbraio 2015, n. 3282).

PQM

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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