Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27250 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/11/2020), n.27250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33381/2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV

maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 366/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza del 4 ottobre 2018, ha respinto il gravame proposto da C.S., cittadino del (OMISSIS) richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Campobasso che aveva a sua volta rigettato le domande dell’appellante di riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, o di quella umanitaria, confermando il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale. La corte del merito ha ritenuto inattendibile il racconto del richiedente, che aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese per il timore di essere imprigionato, avendo causato, mentre era alla guida di un autobus, un incidente nel quale avevano perso la vita 14 passeggeri ha poi escluso che il (OMISSIS) versi in una situazione di conflitto armato generalizzato ed ha affermato che il richiedente non aveva allegato specifici profili di vulnerabilità, ostativi al suo rimpatrio.

Contro la sentenza C.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione di rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e art. 19 e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Lamenta che la corte d’appello non abbia valutato tali domande alla luce della situazione in cui versa il (OMISSIS), Paese che, nonostante la fine del regime dittatoriale dell’ex presidente Y., sarebbe ancora lontano da un’effettiva stabilizzazione.

Col secondo motivo, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente svolge la medesima censura con riguardo alla pronuncia di rigetto della domanda di protezione umanitaria e si duole che la corte distrettuale non abbia effettuato il dovuto giudizio di comparazione.

I motivi sono entrambi inammissibili, in quanto si risolvono in una serie di considerazioni astratte circa il pericolo di persecuzione che correrebbero tutti i cittadini (OMISSIS) e nell’allegazione di numerosi precedenti giurisprudenziali (certamente non vincolanti e comunque presumibilmente riferiti a fattispecie diverse, in cui il richiedente asilo, ritenuto credibile, era stato oggetto di persecuzione politica) ma non investono specificamente le motivazioni della sentenza impugnata, nè nella parte in cui la corte del merito ha riportato le informazioni sulla situazione del (OMISSIS) tratte dalle fonti internazionali consultate (alle quali il ricorrente neppure ha contrapposto fonti diverse), ricavandone il convincimento dell’insussistenza nel Paese di una situazione di rischio generalizzata, nè nella parte in cui, con accertamento insindacabile nella presente sede di legittimità, la stessa corte ha affermato che C. non aveva allegato alcun profilo specifico di sua vulnerabilità.

La mancata costituzione del Ministero dell’Interno esonera questa Corte dal dover provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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