Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27250 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.28/12/2016), n. 27250
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10872-2016 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO, 29,
presso lo studio dell’avvocato LUCA ZERELLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARMINE CUSANO giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCAPULIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6186/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA del 9/03/2016, depositata il 30/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato Cusano Carmine difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“con sentenza n. 6186 pubblicata il 30 marzo 2016 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Bancapulia s.p.a. nei confronti di S.M. e G.S., condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite;
nonostante la richiesta di distrazione, veniva omesso il provvedimento ex art. 93 c.p.c.;
la ricorrente G. ha richiesto la correzione della sentenza, ritenendo la detta omissione un errore materiale;
Il consigliere relatore propone che l’istanza sia accolta e che il dispositivo della sentenza n. 6186-2016 sia corretto… aggiungendo “da distrarsi in favore dell’avv. Carmine Cusano ex art. 93 c.p.c.” dopo la statuizione di ” condanna la ricorrente al pagamento in favore delle resistenti, in solido, delle spese processuali liquidate nell’importo complessivo di Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
La relazione è stata notificata come per legge.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, si provvede alla correzione dell’errore materiale come da relazione.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte di Cassazione n. 6186-2016 sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore dell’avv. Carmine Cusano ex art. 93 c.p.c.” dopo la statuizione di “condanna la ricorrente al pagamento in favore delle resistenti, in solido, delle spese processuali liquidate nell’importo complessivo di Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”. Si annoti a cura della Cancelleria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte su cassazione, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016