Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2725 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1719-2018 proposto da:

N.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FIRENZE 32,

presso lo studio dell’avvocato ELENA LEMBO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNAMARIA TROPIANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1072/2017 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata

il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza in data 27 novembre 2017, il Tribunale di Locri in sede di giudizio di opposizione all’ATPO dichiarava il diritto di N.B. alla indennità di accompagnamento a decorrere dal 28 aprile 2016 con condanna dell’INPS al pagamento della relativa prestazione e compensava le spese di lite in considerazione della decorrenza del diritto azionato, successiva rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa ed a quella del ricorso giudiziario;

che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la N. affidato ad un unico motivo;

che l’INPS ha depositato procura;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 113 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3), censurandosi la decisione nella parte in cui aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite in quanto, comunque, la domanda era stata accolta e la circostanza che il requisito sanitario fosse insorto in corso di giudizio non era motivo idoneo e logico a supportare la disposta compensazione;

che il motivo è infondato alla luce del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza ragion per cui, qualora la parte, in applicazione dell’art. 149 Disp. Att. c.p.c., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa, con la conseguenza che il giudice – il quale ai sensi dell’art. 91 c.p.c., incontra come unico limite l’impossibilità di condannare al pagamento delle spese la parte integralmente vittoriosa – può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass. n. 17938 del 13/08/2014; Cass. n. 15789 del 19 luglio 2011; Cass. n. 16821 del 10 agosto 2005). Ne consegue che, versandosi in una ipotesi di soccombenza reciproca la statuizione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite non è censurabile in questa sede – in cui il sindacato è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa – e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il quale si estende anche alla valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca ed alla determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente. (Cass. n. 8421 del 31/03/2017; Cass. n. 26565 del 21 dicembre 2016; Cass. n. 2149 del 31/01/2014; Cass. n. 15317 del 19/06/2013);

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che non di provvede in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l’INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, (L. di stabilità 2013), trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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