Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2725 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 07/10/2009, dep. 08/02/2010), n.2725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24294-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato ALBANO MICHELE (STUDIO

LUCISANO), rappresentato e difeso dagli avvocati OLIVIERO DANIELE,

SALVIA ANTONIO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 602/2006 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 20/06/2006 R.G.N. 997/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza qui impugnata, rigettando l’appello dell’INPS, ha riconosciuto a R. M. il diritto alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale sulla pensione di vecchiaia erogatagli dall’Inps, a carico del fondo di previdenza per gli ex autoferrotranvieri, ancorchè egli fosse titolare di pensione privilegiata ordinaria, erogata con indennità integrativa.

Il giudice di merito, per quanto ancora di rilievo, ha ritenuto che il divieto di cui alla L. 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19 fosse applicabile solo nel caso di titolarità di più pensioni a carico dell’a.g.o. delle gestioni sostitutive o integrative di quest’ultima, e che il divieto di cumulo stabilito dal D.P.R. N. 1092 del 1973, art. 99 fosse destinato ad operare solo nell’ambito delle pensioni statali, sicchè l’INPS non avrebbe potuto avvalersene.

L’INPS chiede la cassazione della sentenza sulla base di due motivi di ricorso. L’intimato resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso, corredato da pertinente quesito di diritto, denunzia violazione della L. 29 ottobre 1971, n. 889, artt. 5, 17 e 32 anche con riferimento alla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10 ed alla L. 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19. Si addebita alla sentenza impugnata di aver stabilito che il divieto di percezione di una doppia indennità integrativa speciale non trova applicazione quando i due trattamenti siano rappresentati, uno da una pensione erogata dall’Inps e l’altro da una pensione erogata dallo Stato. Il secondo motivo di ricorso, anch’esso corredato da pertinente quesito di diritto, denunzia violazione ed errata applicazione della L. 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19 e successive modifiche ed integrazioni, e della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10 con riferimento alla L. 29 ottobre 1971, n. 889, art. 2.

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che la contestuale percezione di una pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatorio e di una pensione a carico di gestione di diversa natura è disciplinata non dal primo ma dalla L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 2 il quale prevede l’erogazione soltanto dell’indennità integrativa speciale a carico di una delle gestioni da ultimo citate e la sospensione della corresponsione delle quote aggiuntive o di altro analogo trattamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. I due motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto di giurisprudenza manifestatosi sull’argomento, hanno fissato il principio di diritto secondo cui la L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 1, in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (cosiddette quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10 ha escluso, a decorrere dal primo gennaio 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita. Ne consegue l’applicazione di tale regola anche nel caso di titolarità di una pensione dell’assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello Stato e, in tal caso, al pensionato, come precisa il citato art. 19, comma 2 continua a corrispondersi l’indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettano, invece, le quote aggiuntive sulla pensione dell’assicurazione generale obbligatoria corrisposta dall’Inps. L’esclusione del diritto alle quote aggiuntive su quest’ultima pensione è applicabile, con riferimento ai periodi in cui il titolare abbia ricevuto anche la pensione statale, anche nel caso in cui successivamente sia stata riconosciuta l’illegittimità dell’attribuzione della pensione statale e, tuttavia, sia stata esclusa la ripetizione delle rate già corrisposte in ragione della buona fede dell’interessato (Cass. Sez. Un. 25616/2008).

Nel solco di tale indirizzo, questa Corte ha altresì stabilito che il divieto di cumulo di cui alla L. 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, comma 1 – secondo cui lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, non può fruire su più di una pensione delle quote aggiuntive (o quote fisse) o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita – opera anche nel caso di titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’INPS e della pensione privilegiata ordinaria, diretta o indiretta, spettante ai dipendenti dello Stato, o ai loro superstiti, attesa la natura previdenziale di quest’ultima, alla stregua del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 65, 66 e 67 che presuppone l’esistenza di un rapporto di servizio con la P.A. in dipendenza del quale sia stata contratta un’infermità, diversamente dalle pensioni privilegiate ordinarie per eventi dannosi subiti durante il servizio militare, la cui natura, di trattamento risarcitorio, indennitario e non previdenziale, esclude l’applicazione dell’anzidetto divieto di cumulo. (Principio applicato in controversia concernente la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’INPS e della pensione privilegiata ordinaria percepita dall’INPDAP per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa come carabiniere, con conseguente affermazione del divieto di cumulo di cui al citato art. 19). (Cass. 11010/2009).

La sentenza impugnata si è discostata dai suddetti principi e deve pertanto essere cassata, in accoglimento del ricorso dell’Inps.

Poichè non vi è necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda. Non si deve pronunziare sulle spese, considerata la natura della controversia e la data in cui essa è stata introdotta.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da R.M. contro l’INPS; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA