Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2725 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 27396-2018 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VICOLO DEL

CASAL LUMBROSO 82 INT 17/A, presso lo studio dell’avvocato NATALE

POLITENI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO PRIMO;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 21288/2017 della CORTE SUPREM DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. P.S. ricorre nei confronti di A.F. per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 21288 del 13 settembre 2017 con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti dall’ A., ha condannato quest’ultimo al rimborso, in favore di essa P., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, nonostante la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale comportava che la condanna dovesse essere pronunciata in favore dell’erano.

2. A. nono non spiega difese.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3. 11 ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che: “La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in

vore dello Stato, sicchè, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c.” (Cass. 12 giugno 2019, n. 15817).

Nel caso in esame, la condanna a carico dell’ A., rimasto soccombente nel giudizio di cassazione, è stata per mero errore materiale pronunciata in favore della controricorrente P., nonostante la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In applicazione dell’art. 133 del testo unico sulle spese di giustizia (“Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”), va dunque disposto che, laddove, in dispositivo, è scritto: “condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge”, debba invece intendersi scritto: “pone a carico del ricorrente la rifusione delle spese processuali di questo giudizio di cassazione a favore della controricorrente, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, spese liquidate in complessivi Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge”.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l’effetto dispone che, nel dispositivo dell’ordinanza numero 21288 del 13 settembre 2017 di questa Corte, laddove è scritto: “condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge”, debba invece intendersi scritto: “pone a carico del ricorrente la rifusione delle spese processuali di questo giudizio di cassazione a favore della controricorrente, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, spese liquidate in complessivi Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge”. Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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