Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2725 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 2725 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 11328 del 2017 proposto da:
POLI Paola, rappresentata e difesa dagli Avvocati Bruno Carlo Cavallone, Alberto Nanni, Francesco Gianni, Emanuele Rimini e Antonio Auricchio, con domicilio eletto presso lo studio legale Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;
– ricorrente contro
POLI Elena, rappresentata e difesa dall’Avvocato Cristina Rossello,
con domicilio eletto nel suo studio in Roma, piazza di Spagna, n. 31;
– contro ricorrente e contro
MASSIMO Claudio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ettore Maria
Negro;

Data pubblicazione: 05/02/2018

- controricorrente per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio
pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, iscritto al N.R.G.
59254 del 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30

gennaio 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Giacalone, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto che con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2016,
Elena Poli ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la
sorella Paola Poli e l’esecutore testamentario Claudio Massimo chiedendo lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria tra le sorelle, previa determinazione e accertamento della sua consistenza attuale e secondo un progetto divisionale conforme al principio di egual
beneficio voluto dal de cuius Stefano Poli;
che in particolare, l’attrice ha domandato, in via principale e nel
merito, (1) accertarsi e dichiararsi lo scioglimento giudiziale della comunione del compendio ancora indiviso tra le sorelle Elena e Paola
Poli, previa determinazione e accertamento della sua consistenza attuale, anche attraverso la ricognizione e l’accertamento di tutti i beni
non ancora esattamente attribuiti da Claudio Massimo, persona di fiducia del disponente; (2) accertarsi e dichiararsi il credito spettante a
Elena Poli in relazione alla cessione di Poli Industria Chimica s.p.a. e
di Euticals s.p.a.; (3) l’annullamento per dolo, ex art. 761 cod. civ.,
dell’atto di apporzionamento del 3 giugno 2013 relativo al complesso
immobiliare di Collina d’Oro-Montagnola, anche per essere venuta
meno Paola Poli al presupposto dalla stessa dichiarato di prosecuzione
della stirpe aziendale; (4) accertarsi e dichiararsi la maggior somma

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dovuta a Elena Poli quale quota parte di differenza di valore corrispondente all’immobile sito in Milano, via Cesare da Sesto, n. 18, oggetto di donazione indiretta dal de cuius alla figlia Paola; (5) accertarsi e dichiararsi il credito spettante a Elena Poli per la cessione avvenuta dalla sorella dell’immobile di Collina d’Oro-Montagnola in violazione del prescritto criterio di pariteticità voluto dal padre;

che l’attrice ha anche formulato domande subordinate, tra cui (6)
accertarsi e dichiararsi la sussistenza della lesione ultra quartum dei
diritti di quota di successione in capo a Elena Poli;
che costituendosi in giudizio Paola Poli ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano: relativamente alla domanda sub 2),
in quanto le società citate da Elena Poli, come asset del Gruppo Poli,
erano state valutate agli effetti del Deed of Agreement, Indemnity,
Release and Covenant not to sue (ovvero accordo, indennizzo, rilascio
e impegno ad astenersi dall’iniziare azioni legali) sottoscritto tra la
stesse Paola Poli ed Elena Poli e dal trustee Intrust Trustee (New Zealand) Limited in Lugano il 3 giugno 2013, come parte del suo oggetto
e, quindi, ogni controversia in merito ad essa deve ritenersi devoluta
all’arbitrato svizzero previsto dalla clausola arbitrale di cui all’art. 15
del Deed; relativamente alle domande sub 3), 5) e 6), in quanto il
contratto di divisione ereditaria svizzero devolve ogni controversia ad
esso inerente o conseguente all’autorità giudiziaria svizzera e, in particolare, alla Pretura del distretto di Lugano;
che con comparsa di risposta del 24 novembre 2016 Claudio Massimo si è costituito in giudizio sostenendo le ragioni dell’attrice;
che nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di
Milano, Paola Poli ha proposto ricorso per regolamento preventivo di
giurisdizione, con atto notificato il 2 maggio 2017, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano e di qualsiasi altro giudice italiano;
che a sostegno dell’istanza, la ricorrente, in relazione alle doman-

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de riguardanti le società del Gruppo Poli assegnate a Paola Poli mediante il

Deed,

ha richiamato la clausola del

Deed prevedente

l’arbitrato svizzero, deducendo che il petitum dell’azione promossa da
Elena Poli consiste nella richiesta di declaratoria, in principalità, di
annullamento per asserito dolo di Paola Poli ex art. 761 cod. civ. del

Deed e, in subordine, di rescissione per lesione ultra quartum ex art.

763 cod. civ. del medesimo Deed;
che secondo la ricorrente, sussiste altresì il difetto di giurisdizione
del Tribunale di Milano in relazione alle domande di Elena Poli che
hanno ad oggetto l’immobile sito in Lugano, Collina d’OroMontagnola, e ciò in quanto, ai sensi dell’art. 7 del contratto di divisione ereditaria svizzero sottoscritto dalle sorelle Poli in data 3 giugno
2013 avanti il notaio Bernasconi in Lugano, “foro per ogni controversia derivante dall’interpretazione e/o applicazione del presente contratto è la Pretura del distretto di Lugano”;
che ha resistito, con controricorso, Elena Poli, chiedendo il rigetto
del ricorso per regolamento preventivo e la declaratoria della giurisdizione del giudice italiano;
che ha resistito, con separato controricorso, Claudio Massimo,
preliminarmente deducendo l’inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo, in particolare perché nel caso di specie tutte le
parti sono italiane e quindi soggette alla giurisdizione italiana;
che il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione
camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai
sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., con cui si chiede dichiararsi
inammissibile il ricorso, sul rilievo che tutti i soggetti che sono parti
della causa sono residenti in Italia: Paola Poli a Milano, Elena Poli a
Roma e Claudio Massimo a Milano;
che il pubblico ministero ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice secondo cui ciascuna delle parti è
legittimata a proporre regolamento preventivo di giurisdizione solo se

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il convenuto sia domiciliato o residente all’estero e contesti (o comunque non accetti) la giurisdizione del giudice italiano, restando
inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto per
sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano allorché convenuti nella causa di merito siano soggetti
residenti e domiciliati in Italia;

che in prossimità della camera di consiglio Paola Poli ed Elena Poli
hanno depositato memorie.
Considerato che il Collegio ritiene meritevole di approfondimento
l’orientamento di questa Corte regolatrice, da ultimo ribadito da
Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2017, n. 2736, che esclude l’ammissibilità
del regolamento preventivo di giurisdizione proposto per sollevare
una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano allorché convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e
domiciliati in Italia;
che, a tal fine, il Collegio reputa opportuno richiedere una relazione all’Ufficio del Massimario per acquisire un quadro completo della
giurisprudenza, e dei contributi offerti dalla dottrina, sui limiti di utilizzabilità dello strumento del regolamento preventivo per contestare
l’appartenenza della lite al giudice italiano;
che nel frattempo il ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte richiede all’Ufficio del Massimario una relazione di approfondimento e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 3 gennaio 2018.
Il President

RI

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