Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2725 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. I, 04/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5580/19 proposto da:

-) M.A., elettivamente domiciliato a Roma, via Torino n. 7

(c/o avv. Barberio), difeso dall’avvocato Maurizio Veglio in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino 21.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A., cittadino ghanese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore delle minacce ricevute dalla madre della propria compagna, ostile all’unione della propria figlia, di fede cristiana, con persona di fede musulmana, quale è il ricorrente.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento M.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Torino, che la rigettò con decreto 21.11.2018.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi sia perchè il racconto del richiedente non era credibile, sia perchè in ogni caso quel racconto non evidenziava alcuna “persecuzione” ai sensi delle norme sopra indicate;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato nè dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da M.A. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Il Procuratore Generale presso questa corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Deduce il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha reputato inattendibile il suo racconto; che per giungere a tale giudizio di inattendibilità il Tribunale avrebbe dovuto prima di ogni altro atto istruttorio provvedere ad interrogarlo; che gli indici dai quali il Tribunale ha tratto il giudizio di inattendibilità erano equivoci; che in tal modo è stato violato il suo diritto di difesa.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente a pagina 3, secondo capoverso, del proprio ricorso, a fondamento della domanda proposta dinanzi al giudice di merito egli dedusse di aver lasciato il paese per sfuggire alle “ritorsioni” della propria suocera.

Si tratta di un fatto di natura privata, di per sè inidoneo a giustificare la concessione di qualsiasi forma di protezione internazionale.

Sicchè, a prescindere dal fatto che l’audizione del ricorrente costituisce una facoltà e non un obbligo per il giudice di merito, in ogni caso l’omissione di tale atto istruttorio nel caso di specie fu del tutto irrilevante, in quanto comunque la domanda giudiziale (l’unica che in questa sede rileva), nei termini in cui era stata formulata dallo stesso ricorrente, non poteva essere accolta.

1.2. I rilievi che precedono non consentono di condividere le conclusioni del Procuratore Generale.

Questi ha domandato l’accoglimento del ricorso in base al rilievo – in sè corretto – che il Giudice non potrebbe da un lato ritenere lacunoso il racconto del richiedente, e dall’altro rigettare per questa sola ragione la sua domanda, senza nemmeno interrogarlo per fugare eventuali dubbi sulla sua attendibilità.

Ma nel caso di specie, per quanto già detto, il Tribunale ha rigettato la domanda essenzialmente in base all’assorbente rilievo che i fatti narrati dal richiedente non evidenziavano “una effettiva specifica persecuzione per motivi politici o religiosi”: valutazione corretta in punto di diritto, dal momento che la “persecuzione” la quale giustifica la concessione della protezione umanitaria è solo quella proveniente dai soggetti indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 e tra questi non rientrano le suocere. Gli atti di persecuzioni provenienti da privati in tanto possono giustificare una domanda di protezione internazionale, in quanto lo Stato non sia in grado di offrire protezione: circostanza, quest’ultima, che nel caso di specie non è stata però invocata dal richiedente.

Sicchè, una volta accertata la infondatezza in iure della domanda per come prospettata, non vi era alcuna necessità per il Tribunale di accertare i fatti, nè di interrogare il richiedente per chiarirli.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

La Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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