Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2725 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.B., S.E., nella qualita’ di eredi della

Sig.ra B.D., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI

SCIPIONI 26 8/A presso lo studio dell’avvocato BOZZI GIUSEPPE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOZZI ALDO, giusta

delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 12/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 07/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato BOZZI ALDO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilita’ del 2 motivo,

il rigetto del 1 e 3 motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia dep. il 07/02/2005 che aveva, accogliendo l’appello di S.B. e S.E. quali eredi di B.D., riformato la sentenza della CTP di Milano che aveva rigettato il ricorso dei medesimi avverso la cartella di pagamento per Irpef per l’anno 1995.

La CTR aveva ritenuto provato in appello l’errore in cui era caduta la dante causa dei ricorrenti nella compilazione della dichiarazione dei redditi, avendo comunque in appello gli stessi provato la minore entita’ della plusvalenza.

L’Agenzia ricorrente censura la sentenza con tre motivi fondati sulla violazione di legge e vizio motivazionale.

I contribuenti hanno resistito con controricorso illustrato anche con memoria.

La causa e’ stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. per non avere la CTR ritenuto inammissibile il ricorso in appello per decorso del termine lungo;

deduce, in particolare, che la sentenza era stata depositata il 27 agosto 2002 e l’appello proposto il 17 giugno 2004 ben oltre il termine scadente il 31/10/2003, non essendo applicabile la sospensione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6 perche’ non si era in presenza di un atto condonabile.

Il motivo e’ infondato.

Questa Corte (Cass. n. 15548/2009) ha ritenuto che “in tema di condono fiscale, l’impugnazione della cartella di pagamento, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, da origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 in quanto detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, e’ impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo.

Orbene, poiche’ la sentenza della CTP era stata depositata il 27 agosto 2002, il termine, in conseguenza della superiore sospensione, scadeva il 1 aprile 2005, onde l’appello proposto in data 17 giugno 2004 era da ritenersi tempestivo.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 342 c.p.c. per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello per altro profilo e, cioe’, per non avere i ricorrenti gravato d’appello tutte le rationes decidendi e, in particolar modo, non avere impugnato la ritenuta riconoscibilita’ dell’errore.

Il motivo e’ privo di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto i termini dell’appello sul punto; pur in mancanza di tali punti di riferimento alla fattispecie concreta, in astratto non potrebbe non osservarsi che la riconoscibilita’ dell’errore non e’ rilevante posto che non si tratta di dichiarazione negoziale, con la conseguenza che la decisione della questione non puo’ costituire autonoma ratio decidendi.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9 e D.Lgs n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 per non essere piu’ proponibile in sede di impugnazione di un atto liquidativo la questione di un errore in sede di dichiarazione e cio’ per i limiti d’impugnazione della cartella se non per vizi propri.

Questa Corte (Cass. n 22523/07) in proposito ha rilevato che, nella giurisprudenza della medesima, si e’ ormai ampiamente affermato il criterio della generale emendabilita’ della dichiarazione, da qualsiasi errore di fatto o di diritto anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione. Emendabilita’ per un verso, resa possibile dalla stessa natura della dichiarazione tributaria, in quanto integrante, non atto negoziale e dispositivo, ma mera esternazione di scienza o di giudizio modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione, e, per l’altro, imposta dall’esigenza di non assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e piu’ gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformita’ con i principi costituzionali della capacita’ contributiva e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa, sanciti dagli artt. 53 e 97 Cost., che e’, di principio, esercitabile senza altro limite temporale che quello derivante dell’esaurimento, provocato dal trascorrere del tempo o dal sopravvenire di decadenze del rapporto tributario cui inerisce la dichiarazione, e che, in assenza di tali evenienze, puo’ esplicarsi anche dopo l’emissione del provvedimento impositivo, nel processo tributario secondo le regole di esso (cfr.

Cass. SS.UU. 14088/04, 17394/02, 15063/02 e Cass. 12791/04, 8153/03, 14088/04).

Da tale insegnamento questo collegio non intende discostarsi, non essendo state dedotte ne’ esistendo valide ragioni contrarie.

Ne’, infine, potrebbe ritenersi inibita la rilevazione dell’errore in sede di impugnazione della cartella, sotto il profilo che non tratterebbesi di vizio proprio della cartella (nei limiti della relativa impugnabilita’ quale prevista del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 19, comma 3) attesocche’ non si verte in tema di vizio della cartella, ma di deduzione di un errore del contribuente, ammessa negli ampi limiti sopra indicati.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso con ogni conseguenza in tema di spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia alle spese che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese vive oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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