Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2725 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 19/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11162-2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI

278, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA CANNIZZARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO SANASI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.F., ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1521/2014 del TRIBUNALE di BRINDISI,

depositata il 29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato LUCIA POLICASTRO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità,

impugnazione del provvedimento interlocutorio; rigetto del ricorso;

condanna alle spese e statuizione sul contributo unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- S.A. propose opposizione, con ricorso 26.3.13 ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., all’ordinanza resa ex art. 553 cod. proc. civ. dal giudice dell’esecuzione presso il tribunale di Brindisi in esito ad un’espropriazione presso terzi intentata da R.F. ai suoi danni e nei confronti dell’INPS quale terzo debitore, contestando l’entità assegnata della pensione netta da lei percepita, reputata in violazione del minimo vitale imposto dalla sentenza n. 506/02 della Consulta.

2.- Disposta la sospensione dell’esecuzione prima con decreto e poi con ordinanza 16.9.13, fu con questa fissato termine perentorio di 60 giorni per introdurre il giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, fissati i termini tutti in modo espresso dimidiati; ma l’opponente, notificata la citazione introduttiva il 3-4.12.13, la iscrisse a ruolo solo il 13.12.13: e, sollevata dall’opposta R. eccezione di improcedibilità, la causa fu poi decisa in accoglimento di questa, con rigetto della dispiegata opposizione e condanna dell’opponente alle spese.

3.- Per la cassazione della relativa sentenza, pubblicata il 29.9.14 col n. 1521, ricorre oggi, con atto spedito per la notifica lunedì 30.3.15 ed articolato su tre motivi, la S.; con controricorso resiste solo l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- La ricorrente S.A. si duole:

– col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 618 c.p.c., comma 2, artt. 163-bis e 165 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, specificando che, a suo dire, il tribunale avrebbe “errato laddove ha ritenuto che l’attore-opponente avesse l’obbligo di costituirsi entro il termine perentorio assegnato dal G.Es. all’esito della fase cautelare”, o, in ogni caso, “errato laddove ha ritenuto che l’attore-opponente avesse l’obbligo di costituirsi, con relativa iscrizione a ruolo, entro 5 giorni dalla notifica dell’atto di citazione introduttivo della fase di merito dell’opposizione”;

– col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 618 c.p.c., comma 2 e artt. 171 e 307 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, specificando che, a suo dire, il tribunale avrebbe “errato laddove ha ritenuto che l’attore-opponente avesse l’obbligo di costituirsi ed iscrivere a ruolo la causa entro il termine perentorio assegnato dal G.Es. all’esito della fase cautelare e, comunque, laddove ha fatto conseguire alla asserita tardiva costituzione dell’attore il rigetto dell’opposizione e non, invece, al massimo, la cancellazione della causa dal ruolo”;

– col terzo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 618 c.p.c., comma 2 e art. 624 c.p.c., commi 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, specificando che, a suo dire, il tribunale avrebbe errato “laddove, sebbene avesse accertato il mancato rispetto del termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, non ha dichiarato l’estinzione del processo esecutivo opposto, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 3”, nonchè “nel non dichiarare l’estinzione del processo esecutivo, ex art. 624 c.p.c., comma 3, anche nell’ipotesi in cui, a prescindere dal termine perentorio assegnato dal G.Es. per l’introduzione del giudizio di merito, si ritenesse l’iscrizione a ruolo, successiva ai cinque giorni dalla notifica, tardiva e determinante l’estinzione, ovvero il rigetto dell’opposizione”.

5.- Il secondo motivo di ricorso, che assume carattere logicamente preliminare, è fondato, perchè non rileva, ai fini del rispetto del termine di decadenza per introdurre o proseguire il giudizio o la fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi, la data di iscrizione a ruolo, secondo l’orientamento di questa Corte al quale reputa il Collegio doveroso assicurare continuità: sicchè non poteva dichiararsi violato quel termine per essere stato l’atto di citazione iscritto a ruolo oltre i cinque giorni dalla sua notifica, nè definirsi per tale ragione l’opposizione dispiegata ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.; con il che rimane assorbito anche il primo motivo di doglianza.

6.- Infatti, “ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale stabilito nell’ordinanza, non solo non ha alcuna rilevanza la mancata notifica della citazione a uno dei legittimati passivi, dovendo in tal caso il giudice semplicemente concedere un termine per l’integrazione del contraddittorio, ma… è altresì del tutto ininfluente il compimento delle formalità inerenti alla iscrizione a ruolo della causa. E’ ben vero infatti che, a norma dell’art. 618 cod. proc. civ., all’esito della fase camerale, il giudice in ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà, ma l’espressione deve ritenersi frutto di errata tecnica legislativa: considerato infatti che, laddove il processo debba essere introdotto con citazione, l’iscrizione a ruolo segue la notificazione della stessa, non par dubbio che l’osservanza del termine perentorio vada verificata con riferimento a quest’ultima soltanto, mentre il richiamo alla iscrizione a ruolo vuole solo rimarcare l’eterogeneità delle due fasi, l’una, a cognizione sommaria, e l’altra a cognizione piena” (in tali espressi testuali termini: Cass. 31 agosto 2015, n. 17306).

7.- Tanto comporta l’erroneità della soluzione in punto di rito adottata dalla qui gravata sentenza, che ha ritenuto di rigettare la dispiegata opposizione per la – benchè evidente – tardività dell’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione invece tempestivamente notificato: il che implica la fondatezza del secondo motivo ma pure l’assorbimento del primo motivo, imperniato sulla contestazione dell’obbligo di costituzione entro i termini dimidiati.

8.- Il terzo motivo di ricorso è invece manifestamente infondato:

– da un lato, l’estinzione del processo esecutivo è disposta esclusivamente – come si evince dal tenore testuale dell’art. 624 cod. proc. civ. – dal giudice dell’esecuzione nel corso del medesimo e non dal giudice della causa di cognizione in cui, come è ben noto, si risolve anche l’opposizione agli atti esecutivi avverso un atto di quello; in particolare, a nulla rilevando che la fase sommaria di quest’ultima si svolga davanti a lui, visto che il presupposto dell’estinzione riguarda le carenze della fase di merito, che si svolge sempre a cognizione piena e soprattutto non più davanti al medesimo g.e. (ai sensi dell’art. 186-bis disp. att. cod. proc. civ.);

– dall’altro lato, accolti i primi due motivi con rilievo di infondatezza della tesi dell’improcedibilità e quindi rilevata la ritualità dell’instaurazione del giudizio di merito sull’opposizione agli atti esecutivi almeno sotto il profilo ritenuto malamente assorbente dal primo giudice, verrebbe meno in radice la causa di estinzione disciplinata dalla norma invocata con il mezzo in esame ed il presupposto invocato dalla ricorrente neppure sussisterebbe.

9.- Fondati i primi due motivi, la gravata sentenza va cassata, con rinvio allo stesso tribunale di Brindisi, ma in persona di diverso giudicante, pure per le spese del giudizio di legittimità; e va dato atto che, per essere stato accolto il ricorso, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo e rigetta il terzo;

– cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Brindisi, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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