Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27249 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27027-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI

PARIOLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.- AGENTE RISCOSSIONE VENEZIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 692/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI VENEZIA emessa il 19/03/2015 e depositata il

16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUISEPPE CRICENTI;

udito l’avvocato Giuseppe Marini, per il controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha effettuato controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi di C.G., riscontrando l’omesso versamento di Irpef per l’anno 2008.

Ha conseguentemente emesso cartella esattoriale per il relativo pagamento.

Il contribuente ha impugnato la cartella adducendo diversi vizi formali, ed il ricorso ha trovato accoglimento tra i giudici di merito. La CTR ha infatti ritenuto l’omissione dell’avviso ex art. 6 dello Statuto del contribuente, richiesto a pena di nullità della cartella esattoriale. L’Agenzia propone ricorso adducendo due motivi di censura, ai quali si oppone con controricorso il contribuente.

Si verte in tema di tassazione separata e non di IVA.

E nel caso di tassazione separata è regola affermata da questa Corte che in tema di riscossione delle imposte, la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412 obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicchè l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. n. 11000 del 2014. Cass. n. 12927 del 2016).

Parimenti infondato è il secondo motivo, atteso che, come sopra detto, in caso di tassazione separata, l’obbligo della comunicazione prescinde dalla esistenza di una incertezza circa la dichiarazione, cosi che è altresì irrilevante la circostanza che la CFR abbia potuto erroneamente ricavare l’esistenza della incertezza dal comportamento dello stesso Fisco.

Il collegio concorda sulla motivazione semplificata.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del contribuente della somma di 6500,00 Euro per spese, di cui Euro 200,00 per borsuali, oltre alle spese generali e agli oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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