Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27249 del 23/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27249
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20780-2018 proposto da:
D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
GIANPIETRO CONTARIN;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI II GRADO di TRENTO, depositata il 05/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
DELL’ORFANO ANTONELLA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
D.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Trentina-Alto Adige, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Trenta n. 231/2015, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IRPEF IVA IRAP 2006-2009;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1) per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto che l’appellante fosse venuto meno “al dovere di argomentare in modo specifico, chiaro e giuridicamente rilevante” con riguardo alla critica della decisione impugnata;
1.2. come da orientamento di questa Corte, cui si dà seguito, in tema di specificità dei motivi di appello non bisogna soffermarsi al mero riscontro formale della prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, ma occorre verificare il contenuto intrinseco in cui tali ragioni vengono prospettate in sede di gravame al fine di consentire di percepire l’oggetto delle censure alla sentenza appellata, ed è stato perciò affermato che in tema di contenzioso tributario, fermo il carattere devolutivo pieno dell’appello, l’atto di appello può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado sempre che come nel caso è avvenuto – contenga critica specifica ed adeguata alla sentenza impugnata, si da consentire di individuare l’oggetto del gravame in riferimento alle statuizioni adottate da primo giudice (cfr. Cass., nn. 2814/2016, 25218/2011);
1.3. nella specie, i motivi di gravame proposti (pagine 3-4 del ricorso), contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, si caratterizzano per adeguatezza e specificità mediante censure rivolte alla ratio decidendi della pronuncia del primo Giudice in merito alla ritenuta insussistenza della lamentata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55 ed alla omessa pronuncia circa le doglianze relative alla violazione dei principi di “prevalenza della sostanza sulla forma” e di “capacità contributiva”;
1.4. la pronuncia impugnata appare dunque erroneamente argomentata ed in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati;
2. all’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo circa il mancato esercizio, da parte della CTR, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, dei poteri istruttori d’ufficio;
3. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, in, diversa composizione, per il riesame, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019