Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27249 del 07/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 07/10/2021), n.27249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9608-2020 proposto da:

P.M.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato INNOCENZO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP. SOC.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 344/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA

LEO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 29.8.2019, ha respinto il gravame interposto da P.M.M.L., nei confronti della Cooperativa Provinciale Servizi Soc. Coop. soc., avverso la pronunzia del Tribunale di Treviso resa in data 1.6.2017, con la quale era stata rigettata la domanda della lavoratrice volta ad ottenere l’accertamento del mobbing ed il risarcimento del danno a causa della condotta asseritamente ritorsiva e demansionante tenuta nei suoi confronti dalla Cooperativa che “l’aveva esclusa e licenziata a seguito di contestazioni disciplinari infondate e pretestuose”.

2. I giudici di secondo grado, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che, in assenza di elementi delibatori a sostegno della domanda della P.M., “il rigetto del giudice di primo grado è corretto poiché, come ritenuto anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, il danno da demansionamento non ricorre automaticamente in ogni ipotesi di dequalificazione ma deve essere provato dal danneggiato anche con una serie di presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c. (Cass. n. 21 del 2019)”.

3. Per la cassazione della sentenza P.M.M.L. ha proposto ricorso affidato a due motivi ulteriormente illustrati da memoria; la Cooperativa Provinciale Servizi Soc. Coop. soc. non ha svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi del codice di rito, art. 380-bis.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo di ricorso, testualmente, si censura: “art. 360, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omesso esame delle istanze istruttorie”, per avere i giudici di secondo grado “omesso di esaminare la richiesta di disporre audizioni per testi formulata dal difensore della lavoratrice”, senza considerare che “l’assunzione di quelle testimonianze avrebbe consentito una più precisa ricostruzione dei fatti e permesso al Collegio di cogliere il significato persecutorio delle sanzioni disciplinari comminate”.

6. Con il secondo motivo si deduce testualmente: “art. 360, n. 5, per omesso esame di un punto decisivo della controversia circa la contestazione da parte di questo patrocinio della fondatezza dei singoli addebiti da parte della CPS alla ricorrente e rispetto alla domanda di riconoscimento di mobbing e di demansionamento e dei conseguenti danni; nonché ex art. 360, n. 5, per mancanza di motivazione rispetto alla domanda di riconoscimento di mobbing e di demansionamento e dei conseguenti danni”.

7. I due motivi sono entrambi inammissibili per le medesime e molteplici ragioni, in quanto, innanzitutto, tendono a sollecitare un ulteriore esame del merito, non consentito in questa sede. In ordine alla valutazione degli elementi probatori ed all’ammissibilità degli stessi, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, qualora il ricorrente denunzi, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, o la mancata ammissione delle stesse, ha l’onere, oltre che di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, anche di specificare i punti ritenuti decisivi (anche per l’ammissibilità), al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, se li avesse ammessi, o se avesse attribuito una differente valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (cfr., ex multis, Cass. n. 17611 del 2018; Cass. n. 13054 del 2014; Cass. n. 6023 del 2009). Inoltre, per ciò che, più in particolare, attiene all’ultima censura del secondo motivo, parte dello stesso è formulato in modo non più consono con le modifiche introdotte all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 29.8.2019. Infine, ai sensi del codice di rito, art. 348-ter, comma 4 e 5, “in caso di doppia conforme”, come nel caso di specie, “e’ escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili” (così testualmente – e tra le molte -, Cass., Sez. VI, n. 26097 del 2014); che, pertanto, in tali ipotesi, “il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)”; e tale disposizione, inserita dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, è applicabile al caso di specie, ai sensi dello stesso art., comma 2 (che stabilisce che le norme in esso contenute si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), essendo stato introdotto il gravame in appello con atto depositato in data 4.12.2017.

8. Per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

9. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, poiché la Cooperativa Provinciale Servizi Soc Coop soc è rimasta intimata.

10. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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