Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27249 del 05/12/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 27249 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/12/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma,,5°
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
4
C. 2013
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A3
\Ct. 25220/09 (Avv. Damiani)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 16361/2009
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
agssm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor PAGLIA VALENTINA
resistente
in punto
annullamento della
sentenza n. 29/22/09 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Roma.
PREMESSO
Che con nota del 10/09/12 prot. n° 176167/12, la Direzione Provinciale I
di Roma ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 08/10/2013
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale