Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27248 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11136-2015 proposto da:

MARZI STEFANO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato SAVERIO LICCIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SAVERIO FATONE, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6244/9/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 26/06/2014 e depositata il 21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito l’Avvocato Saverio Fatone, per il ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, ha impugnato il preavviso di fermo di due veicoli, notificato da Equitalia per mancato pagamento di Irpef.

I giudici di merito, sul presupposto della mancata previa notifica della cartella esattoriale, hanno accolto il ricorso, e quelli di appello hanno condannato Equitalia al pagamento delle spese di lite nella misura di 300,00 Euro.

Il ricorrente si duole ora di questa liquidazione, con due motivi di ricorso.

Non si è costituita Equitalia.

Il ricorso può essere accolto.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.M. n. 5 del 2014, art. 55.

Secondo il contribuente, infatti, la CTR ha liquidato le spese sulla base della normativa previgente, non più in vigore al momento della decisione, facendo, inoltre, riferimento allo scaglione errato.

La sentenza è del 26.6.2014, pubblicata il 21 ottobre del 2014. A quella data era già in vigore il nuovo DM, con le nuove tariffe. Infatti, la nuova disciplina D.M. n. 55 del 2014) è entrata in vigore il 3 aprile del 2014.

Invero, le nuove regole si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, ancorchè riferite a prestazioni effettuate prima, ma ancora in itinere e non liquidate (già Sez. U n. 17405 del 2012; ma anche Sei. 6 n. 13628 del 2015).

Le ulteriori considerazioni relative al primo motivo, ossia la violazione, citiamo allo scaglione applicato, dei criteri di liquidazione previsti dalla L. n. 247 del 2102, sono naturalmente assorbite, in quanto presuppongono la giusta applicazione di quest’ultima norma, che invece non è applicabile, a vantaggio della nuova disciplina.

Così, allo stesso modo, assorbito è il secondo motivo, fatto in subordine al primo, sul presupposto che in realtà la CTR non avesse proprio deciso sul criterio di liquidazione delle spese. Invero, risulta chiaro il riferimento dei giudici di merito alla L. 247 del 2012, riferimento, come si è detto, errato, non omesso.

Le spese, non occorrendo altro accertamento di merito, possono liquidarsi nel presente giudizio, conformemente al DM citato, in relazione allo scaglione di valore della causa, tenendo conto della nota spese depositata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida a favore del ricorrente la somma di 2300,00 Euro per il primo grado, 1600,00 Euro per il secondo e 1200,00 Euro per il giudizio di Cassazione, oltre spese generali e oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA