Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27247 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/11/2020), n.27247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30636/2018 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in domiciliato in

Campobasso, via Mazzini n. 12, presso lo studio dell’avv. E. Cerio,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato

l’11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2019 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso, con decreto dell’11 settembre 2018, ha respinto il ricorso proposto da R.M., cittadino (OMISSIS) richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Per quanto in questa sede ancora interessa, il tribunale ha rilevato che, secondo il più recente report internazionale del Ministero degli Esteri, la regione del Pakistan di provenienza di R. (Punjab, città di Gurjat) non è compresa fra quelle interessate da un conflitto armato per la presenza di forze terroristiche, ed ha ritenuto insussistenti specifici profili di vulnerabilità del richiedente, ostativi al suo rimpatrio.

Contro il decreto R.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo il ricorrente censura la decisione del Tribunale per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, lamentando che il giudice del merito abbia rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c), nonchè quella di protezione umanitaria, senza consultare fonti informative internazionali aggiornate in ordine alla situazione del Punjab.

Appare opportuno dare atto, preliminarmente, del passaggio in giudicato delle pronunce di rigetto, non impugnate, delle domande del ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b). Ciò premesso, il motivo va accolto.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (Cass. n. 11101/19).

Nel caso di specie, nell’escludere che nella regione di provenienza del ricorrente (Punjab, distretto di Guirat) sussista un conflitto armato interno, il giudice del merito si è invece limitato a far riferimento al “più recente report del Ministero degli Esteri”, senza indicare in modo puntuale da quale sito web abbia tratto detto report e senza illustrarne l’effettivo contenuto: l’indicazione, assolutamente generica, è perciò inidonea a consentire un controllo sia sulla effettiva ricomprensione della fonte nel novero di quelle previste dall’art. 8, comma 3 cit., sia sulla sua attendibilità (cfr. Cass. n. 13449/19).

Il decreto va dunque cassato, con rinvio del procedimento al tribunale di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà a riesaminare le domande ancora in contestazione attenendosi al principio enunciato e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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