Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27247 del 28/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17851-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 82/35/2013 della COMMISSIOONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO – SEZIONE DISTACCATA Dl BRESCIA, emessa il

23/05/2013 e depositata il 13/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente ha presentato dichiarazione IVA per l’anno 2003, non riportando però il credito, che in quell’anno aveva maturato, nelle dichiarazioni successive.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto decaduta dunque la contribuente dalla possibilità di far valere il credito, in base all’assunto che il contribuente ha, sì, la possibilità di portare l’eventuale eccedenza a credito, in detrazione, nell’anno successivo in alternativa alla richiesta di rimborso, ma sempre che tale eccedenza risulti dalla dichiarazione annuale dei redditi.

Invece, la società ricorrente aveva indicato il credito IVA nella dichiarazione relativa all’anno di maturazione del credito, ma non l’aveva riportato in quelle successive, cosi perdendo, secondo il Fisco, il diritto alla detrazione.

la CTP ha accolto il ricorso della società, mentre la CTR ha opinato diversamente, evidenziando che, a prescindere dalla possibilità di far valere il credito dell’anno precedente, anche se non riportato nell’anno successivo, comunque la società non aveva adeguatamente documentato il credito IVA.

La società propone ora ricorso per cassazione, con due motivi, l’uno per omesso esame circa un fatto controverso e decisivo, l’altro relativo alla possibilità di far valere il credito tempestivamente dichiarato ma non riportato nella dichiarazione per gli anni successivi.

L’Agenzia si è costituita ma senza controdedurre.

Va considerato che si discute in questa sede non già (e non tanto) della tardiva dichiarazione IVA e della sua conseguente ammissibilità, quanto della tardiva detrazione.

In base ai principi affermati dalle Sezioni Unite (Seat. N. 17757 del 2016), la possibilità di giovarsi comunque di una dichiarazione IVA tardiva presuppone che sia stata effettuata tempestivamente la detrazione della relativa imposta (Sez. Un. 13378 del 2016).

Nella fattispecie, non risulta accertato se la detrazione è stata tempestivamente effettuata.

La sentenza va dunque cassata con rinvio perchè si faccia questo specifico accertamento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA