Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27246 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/11/2020), n.27246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30635/2018 proposto da:

U.O., elettivamente domiciliato in Campobasso, via Mazzini

n. 112, presso lo studio dell’avv. E. Cerio, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale il calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato

l’11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2019 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso, con decreto dell’11 settembre 2018, ha respinto il ricorso proposto da U.O., cittadino(OMISSIS)nigeriano richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Per ciò che in questa sede ancora interessa, il tribunale ha escluso che il territorio della Nigeria di provenienza di U. ((OMISSIS)) versi in una situazione di conflitto armato generalizzato, ed ha ritenuto insussistenti specifici profili di vulnerabilità del richiedente ostativi al suo rimpatrio.

Contro il decreto U.O. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) con il primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il tribunale respinto la sua domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza assumere informazioni adeguate, sulla base di fonti internazionali aggiornate, sulla situazione dell’EDO State; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e della circolare n. 3716 del 30.7.2015 della Commissione nazionale per il diritto di asilo, sostenendo che, attesa la situazione della Nigeria, doveva essergli riconosciuta quantomeno la protezione umanitaria, che, secondo la circolare richiamata in rubrica, va garantita nel caso di “temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del paese o della zona d’origine, non riconducibile alle previsioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”.

Appare opportuno dare atto, preliminarmente, del passaggio in giudicato delle pronunce di rigetto, non impugnate, delle domande del ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b). Ciò premesso, il primo motivo del ricorso va accolto, con assorbimento del secondo.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte”(Cass. n. 11101/19).

Nel caso di specie, il tribunale non ha citato alcuna fonte di informazione internazionale a supporto del proprio accertamento in ordine alla situazione generale della Nigeria ed, in particolare, dell’EDO State, ed è pertanto incorso nel denunciato vizio di violazione di legge.

Il decreto va quindi cassato, con rinvio del procedimento al tribunale di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà a riesaminare le domande ancora in contestazione attenendosi al principio enunciato e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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