Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27246 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15915-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PRIMALL srl;

– intimata –

avverso la sentenza n. 171/35/2013 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO, emessa l’11/06/2013 e depositata il 12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito di imposta (anno 2006) fatto valere dalla società Primae srl, in quanto la contribuente aveva omesso la dichiarazione IVA per quell’anno, limitandosi a riportare il credito IVA nella dichiarazione 2008, relativa all’anno di imposta 2007. L’Agenzia, sul presupposto della tardività della dichiarazione del credito IVA ha emesso cartella di pagamento della relativa somma, poi impugnata dal contribuente.

La CtR di Milano ha ritenuto, invece, che il credito può utilmente essere fatto valere successivamente all’anno in cui e sorto, sempre che sia documentato ed esistente.

La tesi dei giudici di merito e contestata dall’agenzia ricorrente, che invece, ritiene che l’omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di competenza preclude al contribuente la possibilità di far valere il credito con la dichiarazione successiva, entro i due anni dalla sua maturazione.

Non si è costituito il contribuente. L’Agenzia fa valere due motivi. Con il primo denuncia la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, o meglio, perchè motivata in modo tale che non si capisce l’iter logico che ha condotto alla decisione.

Ma il motivo e infondato in quanto la motivazione dà conto della ratio decidendi, nel dire che il credito IVA del 2006 e stato esposto nella dichiarazione 2008 (relativa al 2007) e che un credito dunque documentato non può andare perso in ragione della regola della capacità contributiva.

Motivazione che dunque dà conto della ratio su cui si basa.

Per altro verso, l’Agenzia mostra di avere invece compreso “l’iter logico” della decisione, se è vero che con il secondo motivo ne contesta la corretta ratio, ossia l’utilità della dichiarazione tardiva del credito.

Questo secondo motivo è tuttavia infondato alla luce della decisione che, successivamente alla proposizione del ricorso, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, hanno assunto le Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).

Il ricorso va respinto, ma le spese, in ragione dei contrasti esistenti al momento della proposizione, vanno compensate.

PQM

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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