Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27245 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.28/12/2016), n. 27245
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14351-2014 proposto da:
SERVIZI GENERALI ED INFORMATICI S.R.L., P.IVA (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
GIANCASPRO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 357/2O’/2013 Alla COMMISSION TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, emessa il 30/10/2013 e depositata il 29/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito IVA (anno 2006) fatto valere dalla società ricorrente, in quanto la contribuente aveva omesso la dichiarazione del credito per quell’anno, pur avendone tuttavia documentato l’esistenza. L’Agenzia, sul presupposto della tardività della dichiarazione del credito IVA, ha emesso cartella di pagamento della relativa somma, poi impugnata dal contribuente.
La CTR ha ritenuto, invece, che il credito deve essere fatto valere con la dichiarazione dell’anno relativo alla maturazione e che in caso contrario resta al contribuente solo l’azione di rimborso.
La tesi dei giudici di merito è contestata dalla ricorrente, che invece, ritiene che l’omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di competenza non preclude al contribuente la possibilità di far valer il credito con la dichiarazione successiva, entro i due anni dalla maturazione del credito.
Si è costituita l’Agenzia, ma senza controdedurre. Il ricorso è infondato.
Successivamente alla proposizione del ricorso, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, la questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).
E’ tuttavia necessario che il credito venga provato, pur potendo essere esposto successivamente all’anno di riferimento.
Su questo punto la CTR ha ritenuto insufficiente la documentazione offerta in giudizio dalla società. Quest’ultima, con il secondo motivo, denuncia omesso esame di un fatto controverso. La sentenza, pur sollecitata sul punto, non avrebbe affrontato la questione della effettiva prova del credito IVA fatto valere dal contribuente, con il deposito dei documenti nel procedimento di autotutela. Ma il motivo è infondato.
Invero, la ricorrente si duole non già dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo come risultante in atti, ma della produzione documentale avvenuta in un procedimento amministrativo, quello nato con l’istanza di autotutela, che dunque la CtR non aveva l’obbligo di considerare. La prova del credito IVA andava fornita in giudizio, e solo di un fatto introdotto in giudizio si può lamentare l’omesso esame. Nè si può dire che era fatto decisivo la circostanza che l’Agenzia ha invitato la società a riprendersi la documentazione depositata, in quanto da tale invito non risulta affatto che fosse la documentazione giusta, non essendo indicati i documenti relativi, e dunque, pur essendo questo un fatto emerso in atti, non era decisivo per il giudizio, non servendo a provare il credito.
Conseguentemente, è corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insufficientemente provato il credito fatto valere.
Le questioni illustrate sono state risolte con interventi delle Sezioni Unite dopo la proposizione del ricorso, il che giustifica la compensazione delle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016