Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27245 del 07/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 07/10/2021), n.27245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35630-2019 proposto da:

COMMERCIO E SVILUPPO DI G.S. E F.M. &

C. SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, nonché S.G., M.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SANTI APOSTOLI, 66, presso

lo studio dell’avvocato VINCENZO CELLAMARE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURO NICOLA FUSARO;

– ricorrenti –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO

TROYA, 12, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GUARIGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SAVERIO FATONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1939/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA

LEO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza pubblicata in data 1.10.2019, ha accolto, per quanto di ragione, il gravame interposto dal subagente di commercio B.L., nei confronti della S.a.s. in liquidazione Commercio e Sviluppo di G.S. e F.M. & C., ed in parziale riforma della pronunzia di prima istanza, ha condannato quest’ultima al pagamento, in favore dell’appellante, dell’ulteriore somma di Euro 25.228,37, oltre accessori, rigettando integralmente la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla società.

2. I giudici di secondo grado, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno reputato che “il contratto (sub)agenziale, in realtà, non subordinava la validità del recesso alla sua comunicazione scritta”, in virtù del disposto dall’AEC di settore del 2002, art. 10, alla stregua del quale l’obbligo della comunicazione scritta riguarda espressamente solo il recesso del mandante, non essendo, peraltro, prevista alcuna sanzione di invalidità o inefficacia nel caso in cui questa non vi sia.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società articolando due motivi ulteriormente illustrati da memoria; B.L. ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi del codice di rito, art. 380-bis.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo di ricorso si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'”omesso ed errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione. Errato esame e parziale valutazione delle prove. Vizi nella formazione del giudizio”.

6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, segnatamente, dell’art. 116 c.p.c.”. Entrambi i mezzi di impugnazione, che censurano la valutazione delle prove effettuata dalla Corte di Appello, sono “trattati congiuntamente, attesa la stretta interrelazione”, come testualmente si legge nel ricorso a pag. 12 del ricorso.

7. I motivi – che, in effetti, sono da trattare congiuntamente per ragioni di connessione – sono inammissibili, in quanto le censure formulate tendono, all’evidenza, a sollecitare una nuova pronunzia sulle emergenze istruttorie, non consentita in questa sede (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014). Ed invero, in ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, qualora il ricorrente denunzi, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di tali elementi, ha l’onere non solo di trascriverli integralmente nel ricorso per cassazione, ma anche di specificarne i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una differente valutazione a quegli elementi delibatori posti a fondamento della decisione, relativamente ai quali si deduce il vizio (cfr., ex multis, Cass. nn. 17611/2018; 13054/2014; 6023/2009). Nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulla pretesa errata valutazione, in particolare della c.t.u. espletata, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame di elementi di fatto e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe stata omessa o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. nn. 24958/2016; 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronunzia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

8. Inoltre – e specificamente per ciò che attiene al secondo motivo, che denunzia errori di fatto articolati mediante presunti errori di diritto, deducendosi la violazione dell’art. 116 c.p.c. -, deve rilevarsi che, “in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso di legittimità, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità” (cfr., ex plurimis, Cass., ord. n. 8763/2019; sent. n. 24434/2016). Pertanto, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può essere dedotta nel ricorso per cassazione ove si lamenti che i giudici di merito, nel valutare le prove addotte dalle parti, abbiano attribuito “maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre” (v., tra le altre, Cass. n. 11892/2016). Quanto alla “valutazione della c.t.u.”, infine, vanno ribaditi gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene – ed a cui, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001) -, alla stregua dei quali, ove il giudice di merito “condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze” della stessa “implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese”.

9. Per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

10. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

11. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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