Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27244 del 30/11/2020
Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/11/2020), n.27244
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30630/2018 proposto da:
F.T.G.P., elettivamente domiciliato in Campobasso,
via Mazzini n. 12, presso lo studio dell’avv. E. Cerio, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il
17/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/12/2019 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Campobasso, con decreto del 17 settembre 2019, ha respinto il ricorso proposto da F.T.G.P., cittadino del (OMISSIS) richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito di aver deciso di lasciare il proprio paese perchè la sua religione cristiana gli impediva di unirsi a tutte le mogli del padre defunto, tra cui la propria madre, secondo quanto previsto dalle regole del suo villaggio per acquisire l’eredità.
Il tribunale ha rilevato che la vicenda narrata, oltre a risultare in sè inverosimile, non era attinente alla violazione dei diritti umani; ha, inoltre accertato che la zona del Camerun di provenienza del Pascal non rientra tra quelle in cui si registra un conflitto armato interno a causa della presenza del gruppo terroristico di (OMISSIS) ed ha infine escluso che il richiedente versi in condizioni di vulnerabilità ostative al suo rimpatrio.
Contro il decreto Pascal ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) con il primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver il giudice del merito respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza assumere informazioni sulla situazione del Camerun sulla base di fonti internazionali aggiornate; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e della circolare n. 3716 del 30.7.2015 della Commissione nazionale per il diritto di asilo, sostenendo che doveva essergli riconosciuta la protezione umanitaria, che, secondo la circolare richiamata in rubrica, va garantita nel caso di “temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del paese o della zona d’origine, non riconducibile alle previsioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c)”.
I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, devono essere respinti. Essi, infatti, per un verso, non tengono conto che il giudice del merito ha ampiamente riportato, nella parte espositiva del provvedimento, il contenuto dei rapporti (Amnesty International, EASO) dai quali ha tratto il proprio accertamento sia in ordine all’insussistenza di una situazione di conflitto armato generalizzato nella regione del Camerun da cui proviene il ricorrente, nella quale non opera il gruppo terroristico di (OMISSIS), sia in ordine alla sostanziale infondatezza dei timori di persecuzione politica da questi manifestati (definiti “astratti e congetturali”); per l’altro, anzichè contestare specificamente detto accertamento, ne sostengono in via del tutto generica l’inattendibilità solo perchè non fondato su una diversa fonte, meramente citata, che sarebbe maggiormente aggiornata.
La mancata predisposizione di difese da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020