Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27244 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27771-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 463/39/2013 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA di LATINA, emessa il

17/04/2013 e depositata il 30/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 17 aprile 2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 536/3/09 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso proposto da L.B. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2004. In particolare la CTR confermava nel merito la valutazione del primo giudice che aveva ritenuto che il contribuente avesse adeguatamente giustificato le movimentazioni finanziarie (versamenti su libretti) oggetto dell’atto impositivo impugnato, con specifico riferimento alla sua qualità di tutore della sorella cointestataria dei rapporti bancari relativi.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Il contribuente non si è costituito.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la ricorrente lamenta l’omessa motivazione su di un fatto decisivo e controverso costituito dalla avvenuta asseverazione da parte del contribuente della non rilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie de quibus, avendo la sentenza impugnata (quanto quella di primo grado) ritenuto a questo fine sufficiente la – affermata solo parziale – giustificazione data dal contribuente.

Il motivo è inammissibile.

Va ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) “le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, ART. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito”; che inoltre “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di clementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Orbene, nel caso di specie è senz’altro ravvisabile l’ipotesi di una “doppia conforme”, posto che nei due gradi di merito il fatto controverso ossia la giustificazione “extrafiscale” dei versamenti oggetto di accertamento è stato valutato nello stesso modo, affermandosi che la riferibilità ai trattamenti pensionistici della sorella interdetta del contribuente fosse in questo senso sufficiente.

Ne deriva ex art. 348 ter c.p.c., u.c., l’inammissibilità della proposta censura.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 sempre con riferimento al giudizio di sufficienza delle prove date dal contribuente a contrasto della presunzione legale relativa (di “redditualità”) di cui a tale disposizione legislativa.

Il motivo è infondato.

Vi è da ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” ex pluribus, Sez. 5, n. 26110 del 2015).

Nel caso di specie la sentenza impugnata non ha affermato contrariamente alla comune interpretazione giurisprudenziale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 – che tale disposizione non preveda una presunzione legale relativa, con conseguente inversione dell’onere probatorio, bensì, come rilevato, ha ritenuto appunto che il contribuente tale “onere invertito” lo abbia adeguatamente assolto.

Il che fa uscire la censura de qua dall’ ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la fa rientrare piuttosto in quello del vizio della motivazione, già lamentato con il primo motivo, del quale si è peraltro rilevata l’inammissibilità.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone il rigetto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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