Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27243 del 30/11/2020
Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/11/2020), n.27243
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29087/2018 proposto da:
K.M., elettivamente domiciliato in Campobasso, via
Mazzini n. 12, presso lo studio dell’avv. E. Cerio, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il
27/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
17/12/2019 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Campobasso, con decreto del 27 agosto 2018, ha respinto la domanda di K.M., cittadino (OMISSIS) richiedente asilo, di riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, o di quella umanitaria, confermando il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale. Per ciò che in questa sede ancora interessa, il tribunale ha escluso che la zona del Mali (Kajes) di provenienza di K. versi in una situazione di violenza armata indiscriminata, che è invece riscontrabile nelle regioni del nord e del nord est del Paese, ed ha ritenuto insussistenti specifici profili di vulnerabilità del richiedente ostativi al suo rimpatrio nel paese d’origine.
Contro il decreto K. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente, con l’unico motivo, censura la decisione per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il tribunale respinto la sua domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè quella di protezione umanitaria, sulla scorta di informazioni generiche sul Mali, omettendo inoltre di accertare quale sia la situazione di Khonna, città situata nel nord del Pese, nella quale egli si era trasferito sin dal 2013.
Appare opportuno dare atto, preliminarmente, del passaggio in giudicato delle pronunce di rigetto, non impugnate, delle domande del ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b). Ciò premesso, il ricorso va accolto.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della verifica della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che prescinde dall’attendibilità del racconto del richiedente asilo, l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di provenienza del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. n. 11101/19).
Nel caso di specie, il Tribunale si è limitato a citare la fonte internazionale (rapporto di Amnesty International 2017/018) sulla cui scorta ha escluso che nella regione del Mali di provenienza di K. ((OMISSIS)) sussista un conflitto armato generalizzato, ma non ne ha riportato il contenuto nè ha dato conto delle informazioni tratte da essa. Il generico riferimento al rapporto, che non consente un controllo sulla pertinenza e sulla specificità di tali informazioni rispetto alla situazione concreta del Paese, non è dunque idoneo ad integrare una effettiva motivazione sul punto (cfr. Cass. n. 36395/018).
Il giudice ha inoltre omesso di indagare specificamente sulla situazione in cui versa la regione di Khonna, situata nel nord del paese, nonostante il ricorrente avesse dichiarato di essersi lì trasferito sin dal 2013.
Il decreto va pertanto cassato, con rinvio del procedimento al tribunale di Campobasso in diversa composizione, che provvederà a riesaminare le domande ancora in contestazione alle luce del principio enunciato e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020