Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27243 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1718/2015 proposto da:

OVERCAR S.R.L. P.IVA (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore; V.I., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO PALMACCI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCO RAMPA, giusta procura alle liti in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 745/2014 del TRIBUNALE di TERAMO, emessa e

depositata il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Franco Rampa, per i ricorrenti, che si riporta agli

scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – Con sentenza n. 745/14 il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice d’appello, rigettava l’impugnazione proposta da D.O. nei confronti della Overcar s.r.l. e di V.I. contro la sentenza n. 371/12 del giudice di pace di Giulianova; e nel regolare le spese del grado ne riteneva equa la compensazione integrale.

A base della decisione di merito, la circostanza che l’appellante, attore in primo grado, non aveva dimostrato nè i vizi della res vendita (un’autovettura usata acquistata dalla Overcar s.r.l.) nè l’esistenza dei danni per il cui risarcimento aveva agito in giudizio.

1.1. – La cassazione di tale sentenza è chiesta dalla Overcar s.r.l. in base ad un unico motivo.

1.2. – D.O. non ha svolto attività difensiva

1.3. – Il ricorso non risulta notificato a V.I., chiamato in garanzia impropria dalla Overcar s.r.l., ma non occorre disporre la litisdenuntiatio ex art. 332 c.p.c., sia per essere decorso il termine c.d. lungo d’impugnazione, sia perchè non è più in questione altro se non il regolamento delle spese d’appello tra la soc. ricorrente e D.O..

2. – L’unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 e l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa la disposta compensazione delle spese.

3. – Il motivo è fondato.

Il potere dei giudice di pronunciare la compensazione fra le parti dell’onere circa il sostenimento delle spese del giudizio non arbitrario, discrezionale o svincolato dalla correlativa disposizione che impone – in conformità ai canoni del giusto processo ed effettività del diritto di difesa – di gravare il soccombente del costo economico della lite. Conseguentemente, laddove il giudice ritenga di derogare a tale principio devono essere manifestate in modo intellegibile le ragioni che conducono a detta conclusione desumibili anche dalle statuizioni contenute nella motivazione della decisione. Ragioni che possono essere costituite da oscillazioni giurisprudenziali sul thema decidendum, oggettive difficoltà di accertamento dei fatti dedotti in causa, ovvero palese sproporzione fra l’interesse realizzato dalla parte vittoriosa ed il costo delle attività processuali richieste (Cass. S.U. n. 20598/08).

3.1. – Nella specie, la sola motivazione per cui “(s)i ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio”, non rende in alcun modo comprensibile la ratio della statuizione, tenuto conto altresì dell’assenza, nel resto della motivazione, di considerazioni idonee a sottintenderne il fondamento.

4. – Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

2. – La Corte condivide la relazione rispetto alla quale non è stata presentata memoria.

3. – Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al capo concernente le spese, con rinvio al Tribunale di Teramo, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, nel capo concernente le spese, con rinvio al Tribunale di Teramo, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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