Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27242 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 678/2015 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI

4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TURCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO VICICONTE, giusto mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1495/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, emessa e

depositata il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – Con sentenza n. 1495/14 il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell’appello proposto dall’avv. G.S. nei confronti di A.R., condannava quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 1.730,25, a titolo di residui compensi professionali, e compensava integralmente le spese “in considerazione dei rapporti intercorsi tra le parti”. A base della decisione l’inesistenza di una solidarietà nel lato attivo, in base a quanto enucleabile dal D.M. n. 127 del 2004, artt. 3 e 7, tra l’avv. G. e altro legale che A.R. aveva incaricato dello svolgimento della medesima attività giudiziale ed extragiudiziale. Di riflesso, l’inefficacia dei pagamenti effettuati in favore dell’altro avvocato ad estinguere il credito dell’attore.

1.1. – Per la cassazione di tale sentenza l’avv. G.S. propone ricorso, affidato a due motivi.

1.2. – A.R. non ha svolto attività difensiva.

2. – Il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè il Tribunale non si è pronunciato sull’espressa domanda di restituzione di quanto l’odierno ricorrente aveva dovuto pagare per compulsum in forza dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, che l’aveva condannato alle spese verso l’ A..

2.1. – Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, per aver il giudice d’appello compensato le spese del giudizio sulla base di una motivazione irragionevole.

3. – Entrambe le doglianze sono fondate.

3.1. – Quanto alla prima, va richiamato il principio per cui incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., nonchè dall’art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita (v. ex multis, Cass. nn. 8639/16, 2662/13, 9287/12 e 15461/08).

3.2. – Quanto alla seconda censura deve osservarsi che il potere del giudice di pronunciare la compensazione fra le parti dell’onere circa il sostenimento delle spese del giudizio non è arbitrario, discrezionale o svincolato dalla correlativa disposizione che impone – in conformità ai canoni del giusto processo ed effettività del diritto di difesa – di gravare il soccombente del costo economico della lite. Conseguentemente, laddove il giudice ritenga di derogare a tale principio devono essere manifestate in modo intellegibile le ragioni che conducono a detta conclusione desumibili anche dalle statuizioni contenute nella motivazione della decisione. Ragioni che possono essere costituite da oscillazioni giurisprudenziali sul thema decidendum, oggettive difficoltà di accertamento dei fatti dedotti in causa, ovvero palese sproporzione fra l’interesse realizzato dalla parte vittoriosa ed il costo delle attività processuali richieste (Cass. S. U. n. 20598/08).

3.2.1. – Nella specie, il solo richiamo ai “rapporti intercorsi tra le parti” non rende comprensibile la ratio della disposta compensazione e dunque non può ritenersi idoneo a fondare la relativa statuizione, tenuto conto altresì dell’assenza, nel resto della motivazione, di considerazioni idonee a sottintenderne il fondamento.

4. – Pertanto. si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

2. – La Corte condivide la relazione (meglio, l’assorbimento del secondo motivo) rispetto alla quale non è stata presentata memoria.

3. – Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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