Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27242 del 05/12/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 27242 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che tale norma è di immediata applicazione in quanto essa non
concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione;
Ritenuta l’esistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si com9ichi.
Roma,.
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Data pubblicazione: 05/12/2013
Ct. 17272/09 (Avv. De Bellis)
ATTO DI RINUNCIA AL RICORSO
nel ricorso n. 19562/09
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
la FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Stefano
Petrecca e domiciliata presso lo studio “DI TANNO e ASSOCIATI — Studio
Legale Tributario” in Roma, Via G. Paisiello n. 33
resistente-ricorrente incidentale
per l’annullamento
della sentenza n. 29/35/08 emessa inter partes il 20.5/17.6.2008 dalla
Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sez. 35^.
PREMESSO
Che tra le parti è intervenuto un accordo in base al quale l’Agenzia delle
Entrate ha annullato in via di autotutela le sanzioni irrogate, mentre la
Fondazione ha dichiarato di rinunciare a coltivare il giudizio avverso l’avviso
di accertamento impugnato, provvedendo al pagamento rateale delle imposte
dovute;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA
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che pertanto, in esecuzione dell’accordo intercorso, l’Agenzia delle Entrate
provvede a rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. a spese
compensate;
che il presente atto viene sottoscritto per accettazione dall’Avv. Prof. Stefano
Petrecca il quale procederà, per conto della Fondazione, ad analoga rinuncia al
DICHIARA
di rinunciare al ricorso n. 19562/09 ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
Roma, 7 agosto 2013
ricorso incidentale proposto, sempre a spese compensate.