Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27241 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/11/2020), n.27241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29069/2018 proposto da:

I.M.A., elettivamente domiciliato in Napoli, piazza

Cavour n. 139, presso lo studio dell’avv. Luigi Migliaccio, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato

l’11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2019 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso, con decreto dell’11.9.2018, ha respinto la domanda di I.M.A., cittadino (OMISSIS) proveniente dal Punjab, di riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, o di quella umanitaria, confermando il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal suo paese nel 2012 per essere stato minacciato dopo aver denunciato il suo vicino di casa, che era un trafficante di armi, ed averlo fatto arrestare.

Il Tribunale ha condiviso la valutazione della C.T. di inattendibilità del racconto, ritenuto generico e contraddittorio, ha escluso che il Punjab versi in una situazione di violenza armata indiscriminata ed ha ritenuto insussistenti profili di vulnerabilità del richiedente asilo tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Contro il decreto I.M.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo I., denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 28 bis, comma 2, lett. a), art. 35 bis e art. 737 c.p.c., lamentando che il tribunale, ancorchè egli avesse dichiarato di essersi rivolto alle autorità locali senza ottenere alcuna forma di tutela in ordine alle minacce ricevute dopo aver denunciato il trafficante, abbia omesso di attivare i propri poteri di cooperazione officiosa al fine di verificare la volontà o la capacità di protezione dei cittadini da parte delle forze di polizia pakistane.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame del rischio di danno grave dedotto ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007,. art. 14, lett. b) e c).

Con il terzo ed il quarto motivo si duole, sotto l’rispettivi profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, del rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto non investe, se non in via assolutamente generica, l’accertamento compiuto dal tribunale, di non credibilità della vicenda narrata dal ricorrente; accertamento, che, all’evidenza, rendeva superflua un’indagine officiosa circa il grado di protezione assicurato in Pakistan ai cittadini che ricevono minacce da soggetti privati.

Per la stessa ragione, va respinta la censura con la quale, nel secondo motivo, si lamenta la violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

Il motivo è però fondato con riguardo alla lett. c) della medesima disposizione.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (Cass. n. 11101/19).

Nel caso di specie, nell’escludere che nella regione di provenienza del ricorrente (Punjab, distretto di Guirat) sussista un conflitto armato interno, il giudice del merito si è invece limitato a far riferimento al “più recente report del Ministero degli Esteri”, senza indicare in modo puntuale da quale sito web abbia tratto detto report e senza illustrarne l’effettivo contenuto: l’indicazione, assolutamente generica, è perciò inidonea a consentire un controllo sia sulla effettiva ricomprensione della fonte nel novero di quelle previste dall’art. 8, comma 3 cit., sia sulla sua attendibilità. (cfr. Cass. n. 13449/19).

Restano assorbiti gli ulteriori due motivi di ricorso.

All’accoglimento, nei limiti indicati, del secondo mezzo di censura conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio del procedimento al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile il primo e assorbiti gli altri motivi; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia al tribunale di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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