Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27241 del 07/10/2021
Cassazione civile sez. VI, 07/10/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 07/10/2021), n.27241
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20669-2020 proposto da:
B.M., rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA
STRINGHINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il
04/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso per cassazione attiene a provvedimento della Corte d’appello di Milano che, nell’ambito di un procedimento penale, ha negato l’ammissione di B.M. al patrocinio a spese dello Stato.
Secondo. consolidato orientamento delle sezioni penali di questa Corte, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, sicché l’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione emesso nell’ambito di un procedimento penale va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale (tra le più recenti, Cass. pen. Sez. 4, 27/02/2019, dep. 17/04/2019, n. 16616; Cass. pen. Sez. 4, 16/10/2018, dep. 11/01/2019, n. 1223; si veda anche Cass. Sez. 6 – 2, 16/04/2021, n. 10136).
Il ricorso concerne pertanto controversia che, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle Sezioni penali della Corte di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021