Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27240 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 683-2015 proposto da:

B.E., C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI, 4, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA LIPPI, che li rappresenta e difende giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1093/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 16/06/2014 e depositato il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Andrea Lippi, per i ricorrenti, che si riporta agli

atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato il 30 luglio 2014 e notificato il 28 ottobre 2014, ha rigettato il ricorso da C.G. ed B.E. nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto la domanda di indennizzo per la durata non ragionevole del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, iniziato nel dicembre 2000 e definito con sentenza di rigetto depositata il 7 giugno 2010;

che la Corte d’appello ha escluso la configurabilità del diritto all’indennizzo, ritenendo sussistenti nella specie i presupposti della lite temeraria, quanto meno per colpa grave consistita nel non avere riscontrato preventivamente l’erroneità della tesi posta a fondamento della pretesa azionata;

che, secondo la Corte di merito, la pretesa azionata nel giudizio pensionistico – di perequazione della pensione agli incrementi retributivi a carattere generale concessi al personale in servizio di pari grado e anzianità – era ab origine priva di possibilità di successo, essendo escluso, per costante giurisprudenza, l’adeguamento automatico delle pensioni alla dinamica della retribuzione, e stante l’assenza di qualsiasi previsione di legge al riguardo;

che, infine, il mancato accertamento della lite temeraria nel giudizio presupposto non ostava al rilievo della stessa, in sede di equa riparazione;

che, per la cassazione del decreto, hanno proposto ricorso C.G. ed B.E. sulla base di due motivi;

che il Ministero dell’economia e delle finanze resiste con controricorso; che i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo è denunciata violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 violazione del contraddittorio, falsa ed erronea applicazione dell’art. 101 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., e si contesta che la Corte d’appello abbia rilevato d’ufficio la temerarietà dell’azione proposta dai ricorrenti nel giudizio presupposto, senza provocare il contraddittorio sulla stessa, con conseguente decisione “a sorpresa”, come tale affetta da nullità;

che con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., nonchè carenza di motivazione e violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 6, 13 e 41 CEDU, assumendosi che i presupposti della responsabilità processuale erano stati esclusi nel giudizio presupposto, che si era concluso con il rigetto della domanda ma senza condanna alle spese, sicchè la rivalutazione del medesimo profilo da parte del giudice dell’equa riparazione comportava il contrasto tra giudicati;

che, inoltre, i ricorrenti lamentano la Corte d’appello non avrebbe motivato in ordine alla ritenuta manifesta infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto, che non si evinceva in alcun modo dalla sentenza che aveva definito il predetto giudizio, nè dalla forma del provvedimento, che non aveva assunto quella semplificata tipica dei casi di manifesta infondatezza;

che, infine, sarebbe dubbia la configurazione dell’onere di conoscenza della legislazione e della giurisprudenza nell’ambito della giurisdizione pensionistica, a fronte della facoltà di agire senza difesa tecnica, qualunque sia il valore della controversia;

che le doglianze, con le quali si contesta sotto plurimi profili la legittimità del rilievo della temerarietà della pretesa azionata nel giudizio presupposto, sono infondate;

che, come questa Corte ha avuto modo di rilevare (Cass., sez. 6-2, sent. n. 21315 del 2015), prima delle modifiche introdotte alla L. n. 89 del 2001 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito dalla L. n. 134 del 2012, il diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole di un processo è escluso, per ragioni di carattere soggettivo, allorchè la parte abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto (ex plurimis, Cass, sez. 6-1, sent. n. 28592 del 2011), e ciò anche se nel giudizio presupposto non sia stata emessa la condanna per responsabilità aggravata;

che la conclusione non cambia dopo le indicate modifiche, in quanto l’elencazione contenuta nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, non è tassativa (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sent. n. 21131 del 2015);

che nel caso in esame il giudice del giudizio presupposto non ha svolto sul punto alcun accertamento, essendosi limitato – come risulta dal ricorso (pp. 1819) – a rigettare la domanda e a dichiarare “nulla per le spese”, così evidenziando che non ricorreva la necessità di pronunciare sulle spese perchè nessuno si era costituito per la controparte;

che pertanto il giudice dell’equa riparazione poteva procedere alla valutazione della temerarietà della pretesa azionata e non occorreva provocare il contradditorio sulla questione, trattandosi di accertamento di questione di diritto (ex plurimis e da ultimo, Cass., sez. 3, sent. n. 3432 del 2016);

che è inammissibile la censura di vizio di motivazione, atteso che il decreto impugnato è stato depositato nella vigenza del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in base al quale è deducibile solo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e le Sezioni Unite di questa Corte hanno delineato i termini e i modi in cui può essere dedotto un vizio di motivazione (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014), certamente non ravvisabili nel ricorso in esame;

che non rileva, in senso ostativo all’accertamento della temerarietà, la natura del giudizio presupposto, nè la circostanza che la parte possa agire in giudizio senza difesa tecnica, profilo quest’ultimo che neppure può essere esaminato per l’astrattezza che lo connota, in quanto dal ricorso non si evince se il giudizio presupposto di cui si discute sia stato introdotto o non dai ricorrenti personalmente;

che il ricorso è rigettato a spese compensate, tenuto conto dell’applicazione di principi giurisprudenziali enucleati successivamente alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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