Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2724 del 28/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 28/01/2022), n.2724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28905/2018 R.G. proposto da:

M. Gest srl in liq., M.M.C., + ALTRI OMESSI,

tutti rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati Simona

Montorfano e Tommaso Landi di Como, nonché Luca Vianello di Roma,

presso il quale sono ivi elettivamente domiciliati in Via San Nicola

de’ Cesarini n. 3 come da procura in atti;

– parte ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello

Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12;

– parte controricorrente –

avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.

1323/18 del 27/3/18;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12.1.2022 dal

Consigliere Stalla Giacomo Maria.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.

p. 1. La M. Gest srl in liq. ed i sigg. M. su indicati hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi due avvisi di liquidazione (nn. 2015/ORA/00006 e 2015/ORA/00007) loro notificati dall’Agenzia delle Entrate per imposta proporzionale di registro sulla seguente operazione, dall’ufficio unitariamente qualificata, D.P.R. n. 131 del 1986 ex art. 20, in termini di cessione aziendale:

– contratto n. 8591 del 27.12.2012, denominato dalle parti “atto di fusione” ma caratterizzato da una concatenazione di atti (cessione totale delle quote di partecipazione nel capitale sociale con successiva incorporazione per fusione di Maristella srl in M. Gest srl) asseritamente evidenziante un’unica fattispecie a formazione progressiva e produttiva dell’unico effetto giuridico di cessione aziendale;

– contratto n. 8768 del 29 dicembre 2012 di analogo contenuto e finalità sostanziale (cessione totale delle quote di partecipazione nel capitale sociale con successiva incorporazione per fusione di Cadea srl in M. Gest srl).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:

– non era condivisibile la motivazione del primo giudice, secondo cui gli avvisi di liquidazione in questione dovevano ritenersi nulli per omesso preventivo contraddittorio da parte dell’ufficio accertatore;

il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, operava sul piano della qualificazione dell’atto secondo criteri di sostanza, dal momento che, in caso di pluralità di atti non contestuali, doveva essere attribuita preminenza alla causa reale dell’operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti; sicché, ai fini dell’individuazione del corretto trattamento fiscale, era possibile valutare, ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2, anche circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali (così la giurisprudenza di legittimità in materia).

p. 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla decadenza nella quale l’ufficio accertatore era incorso notificando i due avvisi di liquidazione a partire dal 1 dicembre 2015 e, pertanto, oltre il termine di tre anni D.P.R. n. 131 del 1986 ex art. 76, decorrenti dalla data di registrazione degli atti iniziali (nn. 7 e 28, del marzo e novembre 2012).

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20. Per avere la Commissione Tributaria Regionale dato illegittimamente ingresso ad un procedimento di riqualificazione dell’atto basato sul collegamento negoziale con atti esterni e, per giunta, in ragione dei presunti suoi effetti economici e non strettamente giuridici.

p. 3. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con memoria 20 dicembre 2021 parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, atteso che l’amministrazione finanziaria, in sede di accoglimento di due istanze di parte contribuente, ha disposto l’annullamento in autotutela di entrambi gli avvisi di liquidazione opposti, come da comunicazioni del 26 e 30 novembre 2021, allegate; ha quindi rimesso a questa Corte la decisione circa la condanna alle spese dell’ufficio stante le modalità e la tempistica di comunicazione dell’autotutela medesima.

Analoga istanza di dichiarazione estintiva per cessata materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela è stata depositata dalla ricorrente agenzia delle entrate in data 10.1.2022.

p. 4. Atteso l’avvenuto annullamento, in sede di autotutela, degli atti impositivi opposti ed il conseguente venir meno delle ragioni del contendere, il giudizio va dichiarato estinto.

Quanto alle spese di causa, se ne ritiene – pur in considerazione dell’avvenuto accoglimento soltanto in limine delle due istanze di autoannullamento da parte dell’Amm.ne – la compensazione integrale, stante la complessità e sopravvenienza in corso di lite del mutato contesto normativo e giurisprudenziale (anche costituzionale) relativo al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto il processo;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2022

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