Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2724 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15526-2018 proposto da:

I.E.O., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA SASSANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 24613/2017 del TRIBUNALE, di TORINO,

depositato il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. – I.E.O., cittadina nigeriana, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro l’ordinanza del 12 aprile 2018 con cui il Tribunale di Torino ha respinto la sua impugnazione avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

Considerato che:

3. Il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 5.

Ritenuto che:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è fondato nel senso che segue.

5.1. – Il primo motivo è fondato in applicazione del principio secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

Nel caso di specie, difatti, il Tribunale ha omesso la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ritenendo erroneamente che essa non fosse dovuta in presenza della verbalizzazione dell’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale.

5.2. Il secondo motivo è assorbito.

6. Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Torino e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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