Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2724 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 2724 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 4738 del 2017 proposto da:
POLI Paola, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Gianni,
Alberto Nanni, Emanuele Rimini e Antonio Auricchio, con domicilio
eletto presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;
– ricorrente –

contro
POLI Elena, rappresentata e difesa dall’Avvocato Cristina Rossello,
con domicilio eletto nel suo studio in Roma, piazza di Spagna, n. 31;
– controricorrente –

contro
MASSIMO Claudio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ettore Maria
Negro;

Data pubblicazione: 05/02/2018

- controricorrente e contro
POLI GROUP HOLDING s.r.I.;

– intimata per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio

31946 del 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30
gennaio 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Giacalone, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto che con atto di citazione notificato il 18 maggio 2016,
Elena Poli ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la
sorella Paola Poli, chiedendo accertarsi e dichiararsi la sussistenza del
diritto di credito in capo all’attrice alla maggior somma dovuta, oltre a
quella di euro 81 milioni già incamerata, impregiudicata ad ogni effetto, fino a concorrenza del controvalore effettivo del 50% del Gruppo
Poli, da ricalcolarsi per effetto dell’annullamento per dolo, ex art. 761
cod. civ., e, in subordine, della rescissione per lesione ultra quartum,
ex art. 763 cod. civ., dell’atto di apporzionamento del 3 giugno 2013
e/o fino a concorrenza del 50% del valore di mercato del Gruppo Poli
calcolato sulla base dei multipli impliciti nelle transazioni di società
similari nel periodo 2002/2012, e/o fino a concorrenza del 50% del
valore di mercato del Gruppo Poli come riveniente dalla cessione al
Gruppo Admirall, con l’emissione della conseguente pronuncia di condanna, in subordine anche a titolo di risarcimento del danno o indebito arricchimento;
che costituendosi in giudizio Paola Poli ha eccepito il difetto di giu-

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pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, iscritto al N.R.G.

risdizione del giudice italiano e la sussistenza della giurisdizione
esclusiva dell’arbitro unico previsto dall’art. 15 del

Deed of Agree-

ment, Indemnity, Release and Covenant not to sue (ovvero accordo,
indennizzo, rilascio e impegno ad astenersi dall’iniziare azioni legali)
sottoscritto tra la stesse Paola Poli ed Elena Poli e dal trustee Intrust

nominarsi secondo le norme svizzere sull’arbitrato internazionale della
Camera di commercio svizzera;
che è intervenuto in giudizio Claudio Massimo, in qualità di esecutore testamentario del de cuius Stefano Poli, sostenendo le ragioni
dell’attrice;
che nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di
Milano, Paola Poli ha proposto ricorso per regolamento preventivo di
giurisdizione, con atto notificato il 21 febbraio 2017, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano e di qualsiasi
altro giudice italiano, richiamando la clausola del Deed prevedente
l’arbitrato svizzero;
che ha resistito, con controricorso, Elena Poli, chiedendo il rigetto
del ricorso per regolamento preventivo e la declaratoria della giurisdizione del giudice italiano;
che ha resistito, con separato controricorso, Claudio Massimo, eccependo l’inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo, tra
l’altro perché nel caso di specie tutte le parti sono italiane e quindi
soggette alla giurisdizione italiana;
che la società Poli Group Holding è rimasta intimata;
che il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione
camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai
sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., con cui si chiede dichiararsi
inammissibile il ricorso, sul rilievo che tutti i soggetti che sono parti
della causa sono residenti o con sede in Italia;
che il pubblico ministero ha richiamato l’orientamento giurispru-

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Trustee (New Zealand) Limited in Lugano il 3 giugno 2013, arbitro da

denziale di questa Corte regolatrice secondo cui ciascuna delle parti è
legittimata a proporre regolamento preventivo di giurisdizione solo se
il convenuto sia domiciliato o residente all’estero e contesti (o comunque non accetti) la giurisdizione del giudice italiano, restando
inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto per
sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giu-

dice italiano allorché convenuti nella causa di merito siano soggetti
residenti e domiciliati in Italia;
che Paola Poli ed Elena Poli hanno depositato memorie.
Considerato che il Collegio ritiene meritevole di approfondimento
l’orientamento di questa Corte regolatrice, da ultimo ribadito da
Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2017, n. 2736, che esclude l’ammissibilità
del regolamento preventivo di giurisdizione proposto per sollevare
una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano allorché convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e
domiciliati in Italia;
che, a tal fine, il Collegio reputa opportuno richiedere una relazione all’Ufficio del Massimario per acquisire un quadro completo della
giurisprudenza, e dei contributi offerti dalla dottrina, sui limiti di utilizzabilità dello strumento del regolamento preventivo per contestare
l’appartenenza della lite al giudice italiano;
che nel frattempo il ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte richiede all’Ufficio del Massimario una relakione di approfondimento e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 40 genna•

Otb,

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