Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2724 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. I, 04/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5578/19 proposto da:

-) D.R., elettivamente domiciliato a Roma, via Torino n. 7

(c/o avv. Barberio), difeso dall’avvocato Maurizio Veglio in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino 21.11.2018 n. 6862;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.R., cittadino bengalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese per essere rimasto senza casa a causa di un’alluvione, e non avendo denaro sufficiente per mantenere la famiglia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento D.R. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Torino, che la rigettò con decreto 21.11.2018.

Il Tribunale, premesso che l’unica domanda proposta dal richiedente concerneva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ritenne che la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non versava in una condizione di vulnerabilità: sia perchè l’alluvione da lui riferita era avvenuta ormai sette anni prima, e cinque anni prima della partenza del richiedente asilo dal Bangladesh; sia perchè in caso di rimpatrio non sarebbe stato esposto ad alcun rischio di violazione grave dei diritti fondamentali.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da D.R. con ricorso fondato su due motivi (il secondo non è numerato).

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente prospetta sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame di fatti decisivi.

Nella illustrazione del motivo sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non dimostrata la circostanza che, durante il transito in Libia, il ricorrente avesse subito violenze e vessazioni.

Sostiene al riguardo che su tale punto nessuna domanda gli era stata rivolta dalla commissione territoriale; che lui tuttavia aveva subito in Libia ripetuti atti di tortura; che tali circostanze erano state esposte nel ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale; che dinanzi al Tribunale aveva depositato una certificazione medico-legale, dalla quale emergeva l’esistenza di cicatrici ed ecchimosi; che tali circostanze erano state ignorate dal Tribunale.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Quanto alla dedotta violazione di legge, il motivo è inammissibile perchè lo stabilire se una persona abbia o non abbia subito violenze o torture è un accertamento di fatto, non certo una valutazione di diritto.

1.2. Per quanto attiene l’omesso esame di fatti decisivi, il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.

Il ricorrente infatti non proviene dalla Libia, dal Bangladesh.

Questa Corte ha già stabilito che le violenze subite nel paese di transito in tanto possono giustificare il rilascio del permesso di soggiorno umanitari, in quanto siano state tali da provocare strascichi di rilievo neurologico (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13565 del 02/07/2020, Rv. 658235 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885 – 01).

Nel caso di specie, pertanto, da un lato il giudizio con cui il Tribunale ha ritenuto non dimostrata la sussistenza di violenza in Libia è un accertamento di fatto; dall’altro lato il ricorrente non ha nemmeno prospettato che le pretese violenze abbiano provocato in lui conseguenze psichiche così gravi, o sindromi nEurologiche così devastanti, da renderlo una persona “vulnerabile”.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di effettuare la valutazione comparata delle prospettive di vita in Bangladesh ed in Italia.

Sostiene che il Tribunale avrebbe invece dovuto prendere in esame il fatto che il richiedente aveva perso la casa, che le istituzioni locali non avevano dato alcun ausilio alle vittime dell’inondazione, che aveva incontrato difficoltà nel trovare una nuova casa, che le cicliche inondazioni in Bangladesh non avevano alcuna adeguata risposta da parte dell’autorità nazionali.

2.1. Il motivo è infondato.

Il giudizio di comparazione è stato infatti compiuto dal Tribunale, a pagina 3, penultimo capoverso, dei motivi della decisione.

In ogni caso giova ricordare che non la semplice ineguaglianza di condizioni economiche tra paese di partenza paese di destinazione può giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma solo la concreta violazione dei diritti fondamentali della persona nel paese di partenza (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 20334 del 25/09/2020, Rv. 658988 – 01): circostanza che, nel caso di specie, il Tribunale ha escluso con giudizio di fatto non censurabile in questa sede.

3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

La Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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