Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2724 del 04/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2724
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
BMG SRL in persona del legale rappresentante amministratore unico pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q. VISCONTI 20,
presso lo studio dell’avvocato PORCARI FRANCESCO PAOLO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 175/2005 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,
depositata il 10/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COMI, per delega dell’Avvocato
PORCARI, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, assorbiti
gli altri;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso in
subordine rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La BGM s.r.l. impugno’, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Matera, un avviso di liquidazione contenente rettifica, ai fini Invim, del valore iniziale di un compendio immobiliare ceduto nel 1985.
La commissione tributaria provinciale accolse l’impugnazione. In pendenza di appello, proposto dall’Agenzia delle entrate, la societa’ presento’ istanza di definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 ed effettuo’ il relativo versamento di Euro 1.201,80. L’Agenzia delle entrate, peraltro, comunico’ il diniego di definizione, che la societa’ provvide a impugnare dinanzi alla commissione tributaria regionale.
Questa commissione, con sentenza in data 10.10.2005, pronunciandosi tanto sull’impugnazione di merito, quanto su quella inerente il diniego di definizione, accolse l’appello dell’ufficio finanziario e compenso’ le spese processuali. In particolare, la commissione territoriale confermo’ il diniego di definizione sostenendo che la L. n. 289 del 2002 cit. aveva reso definibili soltanto le controversie aventi a oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni e in genere atti di imposizione; laddove quello impugnato dovevasi ritenere mero atto esecutivo di una sentenza passata in giudicato.
Ha proposto ricorso per cassazione la societa’ BGM, con atto notificato il 25.11.2006 affidato a due motivi.
Resistono con controricorso il Ministero dell’economia e finanze e l’Agenzia delle entrate.
La ricorrente ha presentato una memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La costituzione del Ministero dell’economia e finanze e’ inammissibile, non essendo stato il ricorso notificato ad altri che all’agenzia delle entrate, unico soggetto partecipe del giudizio di appello.
2. – Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione delle norme sul procedimento e nullita’ della sentenza, sostenendo che la commissione regionale ha omesso di notificarle l’avviso di trattazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61.
Con il secondo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’avviso di liquidazione, in quanto costituisca unico atto di esercizio della pretesa tributaria contestata dal contribuente, deve essere qualificato, per gli effetti che ne derivano sulla nozione di lite pendente, atto di imposizione.
3. – E’ fondato il primo motivo.
Risulta dall’impugnata sentenza che il diniego di definizione avvenne in pendenza dell’appello, tanto da essere stato comunicato “con successive memorie depositate il 9.8.04”. E difatti ancora dalla sentenza risulta che l’appello fu depositato dall’agenzia il 2.12.2002.
Posto che il diniego venne impugnato dinanzi alla medesima commissione regionale (L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8), deriva che, avendo la commissione ritenuto di trattare il reclamo assieme all’appello, l’avviso di trattazione – contrariamente a quanto obiettato in questa sede dall’avvocatura erariale – avrebbe dovuto in ogni caso essere comunicato alla societa’ in quanto reclamante, a prescindere, cioe’, dal fatto di essere, detta societa’, costituita o meno nel giudizio di appello. L’omissione lede il principio del contraddittorio, e determina la nullita’ della sentenza a mezzo della quale si e’ deciso, unitariamente, sul reclamo e sull’appello. Ne va quindi disposta la cassazione, con rinvio restitutorio alla commissione regionale, la quale, in diversa composizione, provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Il secondo motivo e’ invero assorbito.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;
Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Basilicata.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011