Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27239 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/11/2020), n.27239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24206/2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Mario Menghini 21,

presso lo studio dell’avvocato Pasquale Porfilio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Chiara Costagliela;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno; Procuratore della Repubblica di Campobasso;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2019 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso, con decreto del 18.7.2018, ha respinto la domanda di A.A., cittadino del (OMISSIS), di riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, od a quella umanitaria, confermando il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale. A. aveva riferito di essere fuggito dal Pakistan perchè aveva subito minacce di morte ad opera di membri della comunità sannita – contrapposta a quella del distretto sciita cui egli apparteneva e di cui suo padre era presidente – inutilmente denunciate all’autorità di polizia.

Il tribunale ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente asilo lacunose e generiche, ha rilevato l’insussistenza di suoi profili di vulnerabilità ed ha escluso che il Pakistan versi in una situazione di violenza indiscriminata.

Contro il decreto A.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 3, lett. a) e c) e art. 14, lett. c), avendo il tribunale, per un verso, omesso di tener conto dei documenti da lui allegati (copia delle denunce presentate, tesserino politico del padre, propria tessera di appartenenza al gruppo sciita (OMISSIS)), che provavano la veridicità della vicenda narrata, ricondotta erroneamente ad un episodio di delinquenza locale, e, per l’altro, escluso che la sua zona di provenienza versi in una situazione di conflitto armato generalizzato, nonostante ciò risulti da numerosi reports di fonti di informazione internazionale.

Col secondo motivo A., deducendo violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lamenta che il giudice del merito abbia escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa valutazione da parte del giudice del merito delle prove documentali offerte nel corso del procedimento.

Con il quarto ed il quinto motivo si duole del giudizio di “manifesta infondatezza” della domanda espresso dal tribunale e della conseguente revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il primo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati nei termini che di seguito si precisano.

Va in primo luogo rilevato che il tribunale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del ricorrente senza tenere conto dei documenti da lui prodotti (cui nella motivazione di rigetto non si fa neppure cenno), nonostante essi potessero, in astratto, dare prova di fatti decisivi ai fini della valutazione della sua credibilità, ed è pertanto incorso nel vizio di motivazione concretamente denunciato (ancorchè sotto l’errato profilo della violazione di norme sostanziali e processuali) con le censure in esame.

Inoltre, nell’escludere che nella regione di provenienza del ricorrente (Punjab, distretto di Gujrat) sussista un conflitto armato interno, il giudice del merito si è limitato a far riferimento al “più recente report del Ministero degli Esteri”, senza indicare in modo puntuale da quale sito web abbia tratto detto report e senza illustrarne l’effettivo contenuto: l’indicazione, assolutamente generica, è inidonea a consentire un controllo sia sulla effettiva ricomprensione della fonte nel novero di quelle previste dall’art. 8, comma 3 cit., sia sulla sua attendibilità, atteso che, secondo quanto già affermato da questa Corte, “nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte”(Cass. n. 11101/19).

All’accoglimento delle censure nei limiti indicati conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento, per un nuovo esame, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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