Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27238 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 30/11/2020), n.27238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10970/2019 proposto da:

G.F., e R.E., rappresentati e difesi dall’Avv.

Tania Reggiani, come da procura speciale separata e da intendersi in

calce al ricorso, con domicilio eletto presso la Cancelleria della

Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale presso la

Corte di Appello di L’Aquila;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di L’Aquila n. 802/2018 del

20 settembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 novembre 2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 20 settembre 2018, la Corte di appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto da G.F. e R.E., cittadini (OMISSIS), avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni di L’Aquila che aveva respinto l’istanza presentata ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, di potere rimanere in Italia, dovendo accudire i figli minorenni Re.Ed. e N., nati in (OMISSIS) e il (OMISSIS).

2. La Corte di appello affermava che alla coppia erano state già concesse due autorizzazioni, in data 17 febbraio 2012 e in data 31 ottobre 2016, con le quali era stata espressamente invitata a regolarizzare la posizione; che ciò non era accaduto e che era irrilevante che la G. avesse provato senza successo a ottenere il visto dal suo Paese; il R. stava ancora scontando la pena e i figli non avevano necessità di cure sanitarie urgenti o di cure che non potevano procurarsi anche in (OMISSIS); che, in ogni caso, la situazione si protraeva da sei anni e che la norma non poteva essere utilizzata per mantenere in essere una situazione di illegalità attraverso la reiterazione di provvedimenti autorizzativi.

3. Avverso detto decreto ricorrono G.F. e R.E. con atto affidato a un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, perchè il ruolo assunto dal Tribunale per i minorenni non era quello di mantenere una condizione di illegalità amministrativa dei genitori, quanto quello di tutelare una condizione di fatto che riguardava i minori presenti sul territorio intervenendo in funzione della tutela dei minori; l’analisi di merito doveva, quindi, essere incentrata sui minori, oltre che sul ruolo genitoriale nell’accompagnamento dei minori nel loro percorso di integrazione sul territorio nazionale.

1.1 Il motivo è fondato.

1.2 In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, la tutela prevista nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, si fonda sul presupposto dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorchè soltanto a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno.

Il legislatore, nel citato art. 31, comma 3, chiarisce che la valutazione da svolgere ha ad esclusivo oggetto l’accertamento del grave disagio sullo sviluppo psico-fisico del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal territorio italiano e il diritto alla genitorialità, anche in deroga alle disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.

Specificamente la norma prevede che lo speciale permesso di soggiorno ivi previsto possa essere concesso: per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore.

1.3 A fondamento della decisione la Corte di appello ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2010, n. 21799; Cass., 7 settembre 2015, n. 17739; Cass., 12 dicembre 2017, n. 29795).

Le Sezioni Unite richiamate hanno, altresì, evidenziato che deve essere sempre svolta una valutazione prognostica che non richiede l’esistenza di condizioni di emergenza o di circostanze contingenti od eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave con la precisazione che deve trattarsi di situazioni di non lunga ed indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che si concretino in eventi traumatici e non prevedibili non rientranti nel normale disagio dovuto al rimpatrio di un familiare (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2010, n. 21799; Cass., 3 marzo 2020, n. 5938).

Inoltre, è stato precisato che “in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicchè la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione” (Cass., 21 febbraio 2018, n. 4197).

Di recente questa Corte ha affermato che i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psico-fisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa e che la normativa in esame non può essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori (Cass., 16 gennaio 2020, n. 773).

1.4 La configurabilità del predetto pregiudizio è stata esclusa dal decreto impugnato in base alla considerazione che alla coppia erano state già concesse due successive autorizzazioni a rimanere in Italia con le quali venivano espressamente invitati a regolarizzare la loro posizione, che il padre stava ancora scontando la pena, mentre i figli non avevano necessità di cure sanitarie urgenti, nè di cure che non potessero procurarsi in (OMISSIS) e che si trattava di situazione che si protraeva da oltre sei anni.

Questa Corte, in riferimento a casi analoghi a quello in esame, ha posto in risalto la ratio dell’art. 31, richiamato, consistente nell’evitare al minore danni rilevanti che possano pregiudicarne la crescita, precisando che ai fini della sua applicazione deve conferirsi rilievo anche all’età prescolare del minore e al suo eventuale radicamento in un Paese nel quale i genitori stanno cercando di inserirsi acquisendo il diritto di soggiornarvi e prestare regolarmente attività lavorativa ed affermando, in ogni caso, che il rigetto non può trovare giustificazione nella mera temporaneità del provvedimento e della sua idoneità a determinare soltanto un differimento del distacco del minore dall’Italia, ma richiede una motivazione rigorosa, fondata su elementi seri ed oggettivi, tali da fare ritenere inevitabile il predetto esito (Cass., 7 settembre 2015, n. 17739, cit; Cass. 12 dicembre 2017, n. 29795, cit.).

1.5 Nel caso in esame, tal esigenza non è stata adeguatamente tenuta in considerazione dal decreto impugnato, che si è limitato a formulare una prognosi negativa su elementi non riguardanti specificamente i minori e sottolineando la circostanza che i genitori non avevano ancora regolarizzato la loro posizione e considerando irrilevante la circostanza che la G. avesse provato ad ottenere il visto dal suo Paese, ma senza successo e, quindi, ponendo in rilievo le difficoltà incontrate dai genitori, nonchè la circostanza che il R. stesse ancora scontando la pena.

In tal modo, spostando l’oggetto del giudizio prognostico dalle esigenze esistenziali ed educative dei due figli dei ricorrenti alle prospettive di integrazione dei genitori, privilegiando l’analisi di questi ultimi, a scapito di quella dei figli minori, entrambi nati in (OMISSIS), il primo nel (OMISSIS) e il secondo nel (OMISSIS).

La valutazione della pena in espiazione è un criterio che non rientra tra quelli elaborati dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 17750 del 2019, richiamata, essendo del tutto omesso il giudizio di bilanciamento tra la gravità del reato commesso, nemmeno indicato, e l’interesse dei minori a non essere esposti al grave disagio psicofisico così come indicato nell’art. 31, comma 3, criterio preminente di giudizio ancorchè non assoluto.

In particolare, nel non considerare il radicamento dei due figli minori in Italia, la Corte di merito non si è posta il problema delle difficoltà di ambientamento che i due figli, nati in (OMISSIS) e quivi vissuti ininterrottamente, potrebbero incontrare in caso di trasferimento nel paese di origine dei genitori, dove, non sono nemmeno emerse l’esistenza di concrete relazioni affettive e sociali, ovvero non è stata operata la valutazione del danno grave che potrebbero subire i due figli dei ricorrenti, a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui sono nati e cresciuti, qualora seguano i genitori espulsi nel luogo di destinazione.

Dal lato dei genitori, in ogni caso, non è stato considerato che la G. si era iscritta alla CCIA per svolgere l’attività di compravendita di veicoli usati, ma il Consolato albanese aveva respinto la domanda di visto per lavoro autonomo e il R. lavorava su autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza e non poteva ottenere il permesso di soggiorno perchè stava espiando la pena.

Ed infatti, questa Corte in proposito ha stabilito il seguente principio di diritto: “le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31, non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita” (Cass., 21 febbraio 2018, n. 4197, citata; Cass., 30 settembre 2020, n. 20762).

2. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato, in ossequio al menzionato principio di diritto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di L’Aquila in altra composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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