Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27238 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep.28/12/2016),  n. 27238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29961-2014 proposto da:

P.P., in proprio e quale legale rappresentante pro

tempore di “La Tempesta sas di P.P. & C.”,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALUMBO G 3, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO MAGLIONE giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11183/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI del

15/06/2014, depositata il 28/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Claudio Ronchietto (delega avvocato Maglione)

difensore della ricorrente che si riporta al ricorso e chiede

l’accoglimento;

udito l’Avvocato C.M. difensore di se stesso

(controricorrente) che si riporta al controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. C.M. conveniva davanti al Giudice di Pace di Napoli, la società Tempesta sas di P.P. & C., onde ottenere la sua condanna al pagamento delle competenze professionali spettategli in Euro 2.340,74 per averla difesa in giudizio di sfratto svoltosi avanti il Tribunale di Napoli.

Si costituiva la convenuta ed eccepiva di avere estinto l’obbligazione con il pagamento di somme maggiori di quelle richieste.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 14760 del 2011, accoglieva la domanda dell’attore e condannava la convenuta al pagamento della somma richiesta dall’avv. C., condannava la stessa al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale di Napoli, pronunciandosi su appello della società Tempesta sas di P.P. & C., a contraddittorio integro, con sentenza n. 11183 del 2014, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata, condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Napoli l’appellante non aveva fornito valida prova del pagamento della parcella dell’avv. C., dato che gli assegni prodotti in fotocopia recavano tutti una data posteriore alla data di recezione da parte di P.P. della parcella dell’avvocato C..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da P.P. in proprio e quale legale rappresentante della società Tempesta sas di P.P. & C. per un motivo illustrato con memoria. L’avv. C.M. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Va preliminarmente esaminata l’eccezione avanzata dal controricorrente di decadenza dall’impugnazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c. perchè notificato oltre il termine dei sessanta giorni, posto che la sentenza impugnata era stata notificata. Secondo il controricorrente la sentenza del Tribunale di Napoli era stata notificata il 22 settembre 2014 ed il ricorso per la cassazione della sentenza sarebbe stato notificato il 26 novembre 2014.

1.1.= L’eccezione non può essere accolta. E’ principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (sent. n. 17352 del 24/07/2009) che in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori, conseguentemente necessarie.

Ora, nel caso in esame come evidenzia lo stesso difensore di parte controricorrente, tra la notifica della sentenza e quella del ricorso l’avv. C. a cui era diretta la notifica del ricorso, aveva trasferito lo studio da (OMISSIS). Sicchè il ricorso che, come risulta dall’intestazione dello stesso, era stato consegnato all’Ufficio Unep Della Corte di Appello di Napoli, il 19 novembre 2014, nel rispetto dei termini di cui all’art. 327 c.p.c., perchè fosse notificato nel primo domicilio dell’avv. C.M. e, non avendo potuto notificare per trasferimento dello studio, il ricorrente, in tempi assolutamente ragionevoli, si è attivato per completare la notifica di cui si dice. Pertanto, in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite la notifica di che trattasi è pienamente valida.

2.= Con l’unico motivo di ricorso Patrizia Palmeri in proprio e quale legale rappresentante della società Tempesta sas di P.P. & C. lamentano la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. artt. 1193, 1387, 1992, 2233, 2234, 2697, 2721, 2726, 2727, e 2729 c.c., artt. 112, 115, 116, 228 e 230 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo i ricorrenti il Tribunale non avrebbe tenuto conto:

a) che il compenso per le prestazioni d’opera intellettuale (art. 2233 c.c.) non escluderebbe l’anticipazione delle spese ed il versamento di acconti da parte del cliente prima della maturazione del diritto da parte del professionista al pagamento delle proprie spettanze in conformità della parcella stilata (art. 2234 c.c. e altresì art. 43 codice deontologico degli avvocati).

b) che era verosimile che gli assegni di cui si dice rappresentassero un pagamento anticipato della parcella oggetto del giudizio, perchè il giudizio, cui era riferita la parcella, era iniziato nel 2003 ed era continuato nel 2004 e gli assegni in pagamento portavano la data del 2003, 2004, del 2005. D’altra parte, il creditore (l’avv. C.) non ha dato prova di altri supposti rapporti e crediti a cui tali rimesse avrebbero dovuto essere riferite e l’art. 2234 c.c. non impedisce al cliente di pagare in anticipo, ovviamente a giudizio già sorto e mandato conferito, mediante acconti al difensore, importi in grado di coprire l’intero credito di quest’ultimo all’esito della prestazione professionale commessagli.

c) Il Tribunale avrebbe altresì, errato, nel non aver ammesso, violando il diritto della P. alla difesa che è, anzitutto, diritto alla prova e, così ad un giusto processo, sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost. la prova testimoniale che era stata articolata. Per altro, ponendo a fondamento della decisione, la circostanza che il M., firmatario degli assegni, aveva rapporti professionali con l’avv. C. per pratiche sue personali, senza una adeguata dimostrazione.

2.1.= Il motivo è infondato.

Tralasciando ogni altra considerazione è dirimente la circostanza riferita dal Tribunale secondo cui gli assegni di cui si dice erano stati emessi da soggetto diverso dalla debitrice società, ossia, dal sig. M.N., marito della P., che secondo l’assunto avrebbe pagato per conto e non in nome della moglie, nella sua qualità di socia della società debitrice, ma, tale assunto non è stato provato, unitamente alla circostanza che il M. aveva rapporti professionali con l’avvocato C. per pratiche sue personali, per il che, secondo il Tribunale, era presumibile che tali assegni andassero a coprire debiti suoi propri nei confronti del suo difensore. Ora tali assunti e, soprattutto, l’assunto che il M. avesse rapporti professionali con l’avv. C., nonchè la mancata dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di delegazione e/o di accollo tra M. e P., non sono stati smentiti nè censurati dalla P., e tanto è sufficiente, per se stesso e autonomamente, a dare ragione della decisione assunta dal Tribunale di Napoli, e cioè che non vi era prova che gli assegni prodotti fossero stati emessi in pagamento della parcella di cui si dice.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo.

Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge, dà atto che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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