Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27237 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 30/11/2020), n.27237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8294/2019 proposto da:

Procura generale presso la Corte di appello di Salerno;

– ricorrente –

contro

E.H., e L.R., rappresentati e difesi dall’Avv.

Tommaso D’Avino;

– intimati –

avverso il decreto della Corte di appello di SALERNO n. 272/2019 del

23 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 novembre 2020 dal Consigliere Dtt. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 23 gennaio 2019, la Corte di appello di Salerno ha accolto il reclamo proposto da E.H. e L.R., coniugi di nazionalità (OMISSIS) e in riforma del decreto del Tribunale per i Minorenni di Salerno del 3 ottobre 2018, ha autorizzato a permanere in Italia per l’assistenza e la cura dei figli Ec.Ha. (nata a (OMISSIS)) e E.Y. (nato a (OMISSIS)) per la durata di anni due dalla data del deposito del provvedimento e ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali.

2. La Corte di appello ha affermato che l’eventuale allontanamento dei genitori dal territorio nazionale e dal contesto sociale, ambientale e occupazionale in cui erano radicati da circa un decennio avrebbe cagionato significativi pregiudizi per una crescita serena ed equilibrata, soprattutto tenuto conto della perdita del posto di lavoro che garantiva un sufficiente livello retributivo e che incideva non solo sul piano economico, ma anche su quello relazionale ed affettivo; che vi era il rischio di non potere garantire ai minori, in una diversa realtà territoriale ed istituzionale, il regolare sviluppo psicofisico realizzabile nelle attuali condizioni; che l’eventuale inerzia del genitore non poteva riverberarsi negativamente sui minori, poichè la norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, ne garantiva la tutela e che, in ogni caso, l’interesse dei minori era prevalente, poichè l’unico precedente penale pendente a carico di E.H. non consentiva di formulare un giudizio di pericolosità sociale.

3. Avverso detto decreto ricorre la Procura Generale presso la Corte di appello di Salerno con atto affidato a un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo la Procura ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di autorizzazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, poichè il decreto impugnato si fondava sulle conseguenze economiche che il rimpatrio avrebbe avuto per i genitori e per il loro progetto di vita, individuando il necessario pericolo per lo sviluppo psico-fisico dei minori solo nel consequenziale venir meno di quelle condizioni economico-sociali e che il reclamante non aveva adempiuto all’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che sarebbe potuta derivare ai figli minori dall’allontanamento dei genitori o dall’ambiente in cui vivevano.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, la tutela prevista nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, si fonda sul presupposto dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorchè soltanto a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno.

Il legislatore, nel citato art. 31, comma 3, chiarisce che la valutazione da svolgere ha ad esclusivo oggetto l’accertamento del grave disagio sullo sviluppo psico-fisico del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal territorio italiano e il diritto alla genitorialità, anche in deroga alle disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.

Specificamente la norma prevede che lo speciale permesso di soggiorno ivi previsto possa essere concesso: per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore.

1.3 A fondamento della decisione la Corte di appello ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2010, n. 21799; Cass., 7 settembre 2015, n. 17739; Cass., 12 dicembre 2017, n. 29795).

Le Sezioni Unite richiamate hanno, altresì, evidenziato che deve essere sempre svolta una valutazione prognostica che non richiede l’esistenza di condizioni di emergenza o di circostanze contingenti od eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave con la precisazione che deve trattarsi di situazioni di non lunga ed indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che si concretino in eventi traumatici e non prevedibili non rientranti nel normale disagio dovuto al rimpatrio di un familiare (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2010, n. 21799; Cass., 3 marzo 2020, n. 5938).

Inoltre, è stato precisato che “in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicchè la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione” (Cass., 21 febbraio 2018, n. 4197).

Di recente questa Corte ha affermato che i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa e che la normativa in esame non può essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori (Cass., 16 gennaio 2020, n. 773).

1.4 La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati, avendo affermato che l’eventuale allontanamento dei genitori dal territorio nazionale e dal contesto sociale, ambientale e occupazionale in cui erano radicati da circa un decennio avrebbe cagionato significativi pregiudizi per una crescita serena ed equilibrata, soprattutto tenuto conto della perdita del posto di lavoro che garantiva un sufficiente livello retributivo e che incideva non solo sul piano economico, ma anche su quello relazionale ed affettivo; che vi era il rischio di non potere garantire ai minori, in una diversa realtà territoriale ed istituzionale, il regolare sviluppo psico-fisico realizzabile nelle attuali condizioni; che l’eventuale inerzia del genitore non poteva riverberarsi negativamente sui minori, poichè la norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, ne garantiva la tutela e che, in ogni caso, l’interesse dei minori era prevalente, poichè l’unico precedente penale pendente a carico di E.H. non consentiva di formulare un giudizio di pericolosità sociale.

1.5 La Corte territoriale, quindi, non ha dato esclusivo rilievo alle conseguenze economiche del rimpatrio e al venir meno delle condizioni economico-sociali, ma ponendo in risalto la ratio dell’art. 31, richiamato, consistente nell’evitare al minore danni rilevanti che possano pregiudicarne la crescita, ha messo in evidenza l’età prescolare dei figli minori dei ricorrenti, la prima nata a (OMISSIS) e il secondo a (OMISSIS) e il loro eventuale radicamento in un Paese nel quale i genitori stanno cercando di inserirsi acquisendo il diritto di soggiornarvi e prestare regolarmente attività lavorativa.

Nel caso in esame, quindi, la Corte di appello ha formulato una prognosi positiva, tenendo adeguatamente in considerazione le esigenze esistenziali ed educative dei due figli dei ricorrenti, piuttosto che le prospettive di integrazione dei genitori.

1.6 Risulta adempiuto, inoltre, l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare ai minori dall’allontanamento del genitore, in osservanza del principio espresso da questa Corte, secondo cui “le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31, non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita” (Cass., 21 febbraio 2018, n. 4197, citata; Cass. 30 settembre 2020, n. 20762), avendo i ricorrenti prospettato che tutto il nucleo familiare si era integrato nell’ambiente in cui viveva, ambiente che era divenuto abituale per i figli, specie per la prima che frequentava la scuola dell’infanzia e che ogni cambiamento od allontanamento avrebbe causato un turbamento della vita familiare e poteva sconvolgere lo sviluppo psicofisico armonioso dei minori.

2. In conclusione, il ricorso va rigettato, ribadendo il principio richiamato secondo cui “le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31, non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita”.

Nulla sulle spese poichè E.H. e L.R. non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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