Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27236 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.28/12/2016),  n. 27236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1264-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 233, presso lo studio dell’avvocato

FILOMENA CERRONI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO VENTURA

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 60/13/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 6/03/2013, depositata il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

(motivazione semplificata – d.p.p. 14 settembre 2016).

Con sentenza del 14 maggio 2013 la CTR – Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato il 3 maggio 2010 a G.G. per il recupero di costi non inerenti e ricavi non contabilizzati (II.DD., IVA, Sanzioni – 2006). Il giudice regionale ha rilevato la mancata osservanza, da parte dell’ufficio, del termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente.

La difesa erariale ricorre per la cassazione di tale decisione denunciando l’inapplicabilità del termine dilatorio in assenza di attività ispettiva svolta presso il contribuente.

Il ricorso, contrariamente alle tesi esigeste dalla difesa privata con controricorso, è ammissibile e fondato e va deciso con motivazione semplificata (d.p.p. 14 settembre 2016, racc. gen. n. 136).

Esso, con la dovuta autosufficienza, riporta a pag. 3 le parti essenziali di pag. 3 della domanda introduttiva laddove si afferma che l’Agenzia “…ha violato altresì la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 per essere fatto impositivo notificalo il 3.5.2010 prima del decorso del termine dei sessanta (giorni prescritto (il processo verbale di acquisizione documenti nonchè l’intervista al contribuente è del 5.3.2010 e gli ultimi documenti sono stati consegnati all’Ufficio di Milano (OMISSIS) il 15.4.2010)”.

E’, dunque, la stessa parte contribuente ad addurre circostanze di fatto diverse da quegli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali” (comma 1) posti a fondamento della protezione statutaria dell’art. 12, comma 7. Infatti, come ha affermato la difesa privata nel controricorso a pag. 2, è stato solo “l’invito a comparire” ad aver costituito l’innesco dell’attività di accertamento nei confronti di G.G., poi articolatasi con l’intervista del contribuente e la consegna di documenti. Essendo pacifici ed ammessi tali dati di fatto, la doglianza dell’Agenzia non mira alla rivisitazione del materiale probatorio bensì alla denuncia della falsa applicazione dell’invocata protezione statutaria negli accertamenti cartolari compiuti in ufficio, cd. “a tavolino”.

Il ricorso erariale è centrato correttamente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 24823 del 9.12.2015 laddove si afferma che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. a tavolino” (Rv. 637605).

Ivi si aggiunge, di contro, che “l’amminuistrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto porche il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati” (Rv. 637604). Dunque, riguardo alle imposte dirette, è da escludere che, per l’accertamento nei confronti di C.G., operasse alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale col rispetto dei termini dilatori di cui all’art. 12, comma 7 mancando nella specie accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività. Quanto all’imposizione sul valore aggiunto si deve escludere che la denunciata omissione possa aver determinato l’invalidità dell’atto non avendo il contribuente neppure graficamente rispettato nel controricorso che, senza quella mancanza, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso (Cass. Sez. 6-5, Ordinanze n. 19331 del 29.9.2016 e n. 20849 del 14.10.2016).

Pertanto la sentenza d’appello deve essere cassata con rinvio al giudice competente che, in diversa composizione, si atterrà ai superiori principi di diritto e deliberà le questioni rimaste logicamente e giuridicamente assorbite. Siccome nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’art. 346 c.p.c., sulle questioni assorbite e non riproposte in sede di legittimità non si è formato alcun giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1566 del 24.1.2011. Rv. 615963). A quest’ultimo resta pure devoluta la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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