Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27236 del 05/12/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 27236 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 05/12/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P. Q. M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comupicbi. 1:1
Roma, //i/ i 5
Il Presidente
Dott. Mario Adam

DEPOSITATO,
F7IL

ri.5 B1C 2M3

istanza di estinzione per condono liti minori
nel ricorso n. 8098/11
L’Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001) in persona del Direttore
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
CENTRO RADIOLOGIA MEDICA N. BOZZI DI MANNA MARIA
ricorrente
in punto
annullamento sentenza CTR di Napoli Sez. 3^ n. 35/3/10 del 9.2.10.

premesso
che con nota prot. n. 39777-2 del 9.8.12 la Direzione Provinciale di
Benevento ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda
di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L.
n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo
al versamento di tutte le somme dovute;
fa istanza
affinché codesta Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n.
289/2002.
Allegato: fotocopia comunicazione di regolarità.

CT. 15264/11 – avv. Cimino
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE V TRIBUTARIA

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