Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27234 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15138-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2118/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BOLOGNA, emessa il 24/11/2014 e depositata il

01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Iva-Irap-Ires anno 2005, con il primo motivo di ricorso l’amministrazione finanziaria deduce la “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. motivato l’accoglimento dell’appello del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. sulla generica motivazione per cui, “in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni, per l’emissione dell’avviso di accertamento previsto della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, determina, di per se, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni d’urgenza”, quando dal ricorso introduttivo – appositamente trascritto – emergeva inequivocabilmente che l’avviso di accertamento era stato notificato in data 4/8/2010, all’esito di una verifica fiscale conclusasi con p.v.c. del 29/9/2009, sicchè non si era consumata alcuna violazione di detto termine.

2. Con il secondo mezzo censura analogamente la “violazione dell’art. 112 c.p.c.”, in quanto la contribuente non aveva mai contestato il mancato rispetto del termine dilatorio in questione, “limitandosi a censurare, in primo grado, la violazione del contraddittorio, e, in appello, a richiamare il principio di collaborazione e buona fede contenuto nella L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1”.

3. I motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente fondati, poichè dagli atti di causa – e segnatamente dall’originario ricorso introduttivo del contribuente, appositamente trascritto in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – emerge che il termine dilatorio in questione era stato, in concreto, rispettato; ed in effetti la motivazione del giudice d’appello si risolve in una generica affermazione del principio del c.d. contraddittorio endoprocedimentale, del tutto disancorata dalle specifiche condizioni del caso concreto.

4. La sentenza va quindi cassata con rinvio, per l’esame delle ulteriori “deduzioni” del contribuente, espressamente dichiarate “assorbite”.

5. Peraltro, avendo la C.T.R. richiamato alcuni arresti di questa Corte del 2013 e 2014 in materia di cd. contraddittorio preventivo, ai fini del giudizio di rinvio (avente ad oggetto le imposte Iva, Ires e Irap) va ricordato il principio di diritto successivamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015, per cui “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi cd. non armonizzati, dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’alto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutale con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

6. In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che le garanzie statutarie previste dall’art. 12, comma 7 cit. operano solo nelle verifiche che si svolgono attraverso accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente e si concludono con la sottoscrizione e la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, sia per il dato testuale della norma, sia per la necessità di “bilanciare” l’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente.

7. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra sezione della C.T.R. dell’Emilia Romagna, per l’esame delle questioni rimaste assorbite.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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