Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27232 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17000/2019 r.g. proposto da:

E.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati

Claudio Santarelli, e Maurizio Dell’Unto, con cui elettivamente

domicilia in Roma, Via Tagliamento n. 45, presso lo studio

dell’Avvocato Dell’Unto.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato in data

29.4.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Brescia ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da E.M., cittadino (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

2. Il decreto, pubblicato il 29.4.2019, è stato impugnato da E.M. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posta la non specificità e incompletezza della procura apposta, nella specie, a margine (della prima pagina) del ricorso, documento nel quale, oltre al mancato puntuale richiamo del provvedimento impugnato e della relativa data di comunicazione, non è indicata la data di rilascio e così, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della “data del rilascio in suo favore”, quale imposta al fine di dar conto, a pena di inammissibilità del ricorso, del suo conferimento “in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” (così, v. Cass. n. 1043 del 17/01/2020; Cass. n. 2342 del 03/02/2020).

Occorre, invero, chiarire che dall’obbligo di certificazione del difensore di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, discende, come inevitabile corollario, come la procura speciale debba essere corredata della data di rilascio della stessa (rappresentando la data proprio l’oggetto materiale della detta certificazione), elemento, invece, mancante nel caso qui in esame, con la conseguente inevitabile inammissibilità del ricorso per cassazione.

Nè può ritenersi integrato il requisito di cui all’art. 35 bis, comma 13, dalla certificazione “postuma”, intervenuta solo in sede di deposito della “memoria integrativa” del 9 settembre 2020, nella quale il difensore certifica che la procura speciale sarebbe stata rilasciata in data 17.5.2019, e dunque successivamente alla comunicazione del decreto impugnato, posto che la detta certificazione deve intervenire contestualmente all’atto del rilascio della procura speciale, venendo altrimenti meno la funzionalità della certificazione stessa.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Ne discende, con la dichiarazione di inammissibilità, che sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 9660/2019; 25862/2019).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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