Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27232 del 04/12/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27232 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO
SENTENZA
sul ricorso 22257-2012 proposto da:
DI FIORE GIOVANNA DFRGNN42A66H501I,1 VITIELLO ANTONIO
VTLNTN39S28L259I, elettivamente domiciliati in ROMA,
LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato
FIORINI GIANCARLO, rappresentati e difesi
dall’avvocato PICCONE FERNANDO;
– ricorrenti –
2013
2226
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;
– intimato –
avverso il decreto n. 48/2012 della CORTE D’APPELLO
Data pubblicazione: 04/12/2013
di CAMPOBASSO, depositata il 11/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO
BIANCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
l’accoglimento del ricorso.
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
In fatto ed in diritto
1
–
Antonio Vitiello; Giovannina ( o Giovanna) Di Fiore , con ricorso depositato il 4
gennaio 2011 innanzi alla Corte di Appello di Campobasso, proposero domanda, ai sensi
della legge 24 marzo 2001 n. 89, contro il Ministero della Giustizia, in conseguenza
Convenzione Europea, ratificata dall’Italia con legge 848/1955, nell’ambito di un
giudizio civile che li aveva visti convenuti innanzi al Tribunale di Avezzano dalla
Compagnia Generale Contratti Internazionali srl , giusta citazione del 5 giugno 1989 , ed
in cui avevano svolto domande riconvenzionali; la sentenza non definitiva depositata il
31 marzo 1994 e quella definitiva del 2007 avevano formato oggetto di appello innanzi
alla Corte di appello de l’Aquila.
2 — La Corte di Appello di Campobasso, ritenuta mancante l’allegazione del pregiudizio
non patrimoniale subito, respinse la richiesta
3 — Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso il Vitiello e la Di Fiore; il
Ministero non ha svolto difese
4— E’ stata disposta la redazione della motivazione in forma semplificata.
I — Deducono i ricorrenti la violazione dell’art. 2 della legge 89/2001, dal momento che
non sussisterebbe alcun obbligo di allegazione del pregiudizio non patrimoniale
derivante dalla durata non congrua del procedimento: il motivo è fondato atteso che se,
come la stessa Corte del merito ha riconosciuto, sussiste una presunzione di prova del
predetto pregiudizio, sarebbe semmai la parte pubblica che lo ritenesse insussistente, a
dover dimostrare le condizioni impeditive del relativo diritto: pretendere, come appare
statuito dalla Corte di Appello, una allegazione quale che essa sia – perché la prova della
esistenza del pregiudizio forma oggetto di una presunzione — appare rilievo formale ed
inesatto perché l’allegazione è !logicamente’ il presupposto logico di un fatto che poi
andrà provato.
II — La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso in
diversa composizione per la decisione sul merito, non essendo la stessa possibile in
questa sede, involgendo l’esame degli atti e degli eventuali comportamento dilatori dei
dell’asserito mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1, della
ricorrenti; il giudice del rinvio provvederà altresì anche sulla ripartizione delle spese del
giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame dalla Corte di
appello di Campobasso che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di
“01/14.«1114-
Così deciso in Roma il 5 olmISR 2013
Il consigliere estensore
Il Presidente
legittimità