Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27231 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9149-2015 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILLA 2/A,

presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO PASCALE, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALLA SUD S.P.A. – DIREZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA, P.IVA

(OMISSIS), in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LOMBARDIA, 30, presso lo studio

dell’avvocato LUCIA CATERINA DATTOLI rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE MELFI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA, emessa il 14/01/2013 10/11/2014 e depositata

il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. G.C. denunzia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 11, non essendo stata preceduta la notifica da una specifica intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento nei cinque giorni, essendo trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali”. La censura riguarda la statuizione del giudice d’appello per cui “l’intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2 deve essere notificata prima dell’espropriazione forzata, mentre l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all’espropriazione forzata”, non essendone “il primo atto”, bensì solo “una misura cautelare strumentale alla stessa”.

2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di “nullità/irricevibilità del ricorso” formulata a pag. 3 del controricorso, poichè, sebbene il richiamo al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, non sia pertinente, trattandosi di disposizione non applicabile alle iscrizioni ipotecarie (Cass. S.U. nn. 19667/14, 19668/14; Cass. Sez. 6-5, n. 10234/12), tuttavia spetta al giudice qualificare correttamente la tesi del contribuente, il quale nel caso di specie ha sostanzialmente dedotto la nullità della iscrizione a ruolo della ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, sicchè non assume rilievo decisivo che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile (cfr. Cass. nn. 17838/16, 6072/15, 8447/15, 9926/15, 15509/15, 11505/15).

3. Nel merito, le S.U. di questa Corte hanno statuito che l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, deve darne avviso al contribuente, concedendogli un termine di trenta giorni (in analogia ad altre previsioni normative, da ultimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77-bis) per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria (Cass. S.U. n. 19667/14). A tal riguardo non osta il fatto che l’iscrizione ipotecaria non costituisca un atto dell’espropriazione forzata, poichè ciò rende non necessaria la previa notifica dell’intimazione ex art. 50, ma non impedisce comunque il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, il quale impone che l’iscrizione sia preceduta dalla comunicazione e dalla concessione del termine, a pena di nullità della iscrizione (Cass. sez. 5, nn., 17838/16, 14884/16, 13115/16; sez. 6-5, nn. 18349/16, 23875/15, 11185/16).

4. Di recente è stata anche evidenziata l’assenza di contrasto tra le citate pronunzie “gemelle” delle Sezioni Unite e la successiva sentenza n. 24823/15, con cui lo stesso organo nomoftlattico ha in effetti sottolineato che “le decisioni 19667/14 e 19668/14 hanno affrontato il tema del contraddittorio con specifico riguardo alle iscrizioni ipotecarie D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (in riferimento al regime antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, convertito in L. n. 106 del 2011”, potendosi perciò assumere che il riconoscimento di una generalizzata espansione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale resti fuori dall’ambito del principio di diritto propriamente enucleabile dalla sentenza n. 19667/14 (p.to 13), in quanto strettamente riferibile al relativo concreto decisum. Al riguardo, è stato anche rimarcato che è proprio la “precipua caratteristica degli atti considerati – quella, cioè, di essere atti impugnabili (davanti al giudice tributario: v. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1 lett. e bis, e art. 21), e, pur tuttavia, suscettibili non solo di esser posti in essere, ma, altresì, e soprattutto, di produrre etti pregiudizievole per il destinatario anche insciente domino, ad essere (correttamente) stigmativata dalle sentenze gemelle (cfr il citato punto 13), per indebita compressione della stessa garanzia della difesa giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost., e ad indurle a porvi rimedio mediante omologazione della disciplina pregressa a quella sopravvenuta” (Cass. n. 18349/16 cit.).

5. Alla luce di tali precedenti la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuova valutazione, anche ai fini delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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