Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27231 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27231 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 19946-2007 proposto da:
MARANGONI

RITA

MRNRTI56H49F258H,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MIRABELLA ECLANO 32, presso
lo

studio

rappresentata

dell’avvocato
e

AMMENDOLA

dall’avvocato

difesa

CESARE,
BURRAFATO

EMANUELE;
– ricorrente –

2013
2130

contro

BELLUARDO ANTONINO BLLNNN48B18F258C, domiciliato ex
lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RUSSO

A

Data pubblicazione: 04/12/2013

MARIA ANTONIETTA, giusta procura speciale notarile per
dottor Giuseppe Terranova, notaio in Ragusa e Modica,
a Modica 1’8/8/2013 Rep.n. 87458;

avverso la sentenza n.

controricorrente

389/2006 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

22/10/2013

dal Consigliere Dott. CESARE

ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato ANTONIETTA RUSSO MARIA difensore del
resistente che si e’ riportata agli atti depositati ed
ha chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di CATANIA, depositata il 12/05/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo del 30/1/1992 era stato intimato
a Marangoni Rita di pagare a Belluardo Antonino la
somma di lire 52.351.670 quale compenso per la
predisposizione di un progetto per la realizzazione, su

commerciali.
La Marangoni proponeva opposizione sostenendo:
– di non avere conferito l’incarico di progettazione;
che il Belluardo aveva eseguito il progetto nel
proprio interesse avendo egli la speranza che imprese
edili operanti nel settore fossero interessate al
terreno con il progetto e che, acquisito il terreno, lo
avrebbero incaricato di elaborare le necessarie
varianti e gli avrebbero affidato la direzione lavori.
Il G.O.A. di Modica con sentenza del 6/5/2002
accoglieva l’opposizione, ma all’esito dell’appello del
progettista, la sentenza era integralmente riformata
dalla Corte di Appello di Catania che con sentenza del
12/5/2006, pur confermando il provvedimento di revoca
del decreto ingiuntivo (essendo stato emesso, per un
importo superiore al dovuto), condannava la Marangoni
al pagamento dei compensi e delle spese dovuti per il
progetto oltre alle spese di lite.

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terreni dell’intimata, di due edifici adibiti a locali

La Corte distrettuale rilevava:
– che Marangoni Rita aveva dapprima consentito che il
tecnico redigesse il progetto e successivamente lo
aveva approvato e presentato alle competenti autorità;
questa successione di eventi provava la conclusione del

– che era irrilevante che le trattative precontrattuali
fossero state condotte da altri soggetti ed erano
irrilevanti i motivi che avevano indotto le parti a
concordare la predisposizione del progetto;

che non era provato un accordo di rinuncia al

compenso stante l’inattendibilità dei testi Angelica
Giovanni e Angelica Cosimo, rispettivamente coniuge e
cognato dell’opponente, per gli stretti vincoli
familiari;
– che il terzo teste (tal Licita) si era limitato a
riferire quanto appreso da Angelica Giovanni;

che in ogni caso, dalle dichiarazioni dei due

Angelica non era desumibile una rinuncia al compenso,
ma solo l’intesa che il futuro acquirente si sarebbe
accollato le spese, il che escludeva la gratuità della
prestazione e, non verificatasi la successiva vendita o
permuta, il progettista conservava il diritto al
compenso.

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contratto;

Marangoni Rita ha proposto ricorso affidato a due
motivi.
Belluardo Antonino ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

ai sensi dell’art. 372 c.p.c., della produzione,
effettuata dalla ricorrente in data 11/10/2013 e
notificata alla controparte il 15/10/2013, di due
concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Modica
nel 2010 e nel 2011 in quanto documenti che, pur
formatisi

dopo la proposizione del ricorso,

non

attengono all’ammissibilità del ricorso e neppure alla
nullità della sentenza.
l. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omessa
motivazione della sentenza sostenendo:
– che la Corte di Appello avrebbe ritenuto pacifico il
conferimento

dell’incarico

professionale

di

progettazione, mentre il fatto era controverso;
– che non esisteva nessun atto del processo dal quale
desumere il conferimento dell’incarico;

che, in particolare, la ricorrente non aveva mai

ritirato il progetto; la firma per richiedere la
concessione edilizia era solo un atto obbligato

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Preliminarmente si deve dichiarare l’inammissibilità,

derivato dalla proposta del Belluardo di potere
presentare il progetto al fine di porre in essere le
condizioni per acquisire,

in futuro a progetto

approvato,

elaborare

l’incarico

di

il

progetto

esecutivo, in variante a quello approvato.

di Appello ha adeguatamente motivato desumendo il
conferimento dell’incarico progettuale dal fatto,
pacifico, che il progetto era stato elaborato e
successivamente approvato e presentato dalla stessa
Marangoni alle competenti autorità, tenuto conto (v.
pag. 4 e 5 della sentenza di appello) che era stata
acquisita in atti copia della richiesta di concessione
edilizia, sulla base del progetto, sottoscritta dalla
Marangoni; non risulta né dal ricorso né dalla sentenza
impugnata che le affermazioni relative ai motivi
(l’esclusivo interesse del professionista alla
presentazione del progetto per l’ottenimento della
concessione edilizia) per i quali sarebbero stati
firmati i progetti abbiano un adeguato supporto
probatorio.
La

Corte

di

Appello

ha

altresì

motivato

sull’irrilevanza dei motivi per i quali fu conferito
l’incarico

e

sull’irrilevanza

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delle

testimonianze

1.1 Il motivo è del tutto infondato in quanto la Corte

dirette a dimostrare l’accordo di non richiedere alcun
compenso.
Il percorso motivazionale risulta pertanto espresso,
logico e coerente con la decisione, mentre non compete
a questa Corte né l’accertamento del fatto né stabilire

proposta dal ricorrente e quella sostenuta dal giudice
del merito, una volta che tale valutazione sia stata
adeguatamente motivata.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la
contraddittorietà della motivazione sotto tre distinti
profili:
a)

con

riferimento

all’affermazione

di

pacifica

ricostruzione dei fatti che compare a pagina 5 della
sentenza, mentre i fatti non sarebbero “pacifici”, ma
contestati;
b) con riferimento all’affermazione, sempre a pagina 5,
secondo la quale la Marangoni si sarebbe indotta a
conferire l’incarico in considerazione della carica di
assessore ricoperta dal Belluardo presso il Comune di
Modica, mentre proprio per il fatto che lo stesso
ricopriva tale carica, era ragionevole ritenere che la
proposta dell’affare da lui provenisse;

quale sia la migliore valutazione del fatto tra quella

c) con riferimento all’affermazione di pagina 6 della
sentenza secondo la quale la Marangoni avrebbe
sostenuto la tesi della rinuncia al compenso, mentre
la stessa aveva sostenuto la diversa tesi
dell’inesistenza di un conferimento dell’incarico di

interesse del professionista.
2.1 Il motivo è infondato per le ragioni qui di seguito
esposte.
2.1.1 la censura sub a) è infondata perchè i fatti dati
per pacifici dalla Corte di Appello alla pagina 5 della
sentenza sono quelli indicati alle pagine 4 e 5 della
sentenza che, a quanto risulta dalla stessa sentenza,
erano effettivamente pacifici in causa e cioè:

il fatto che la Marangoni fosse proprietaria del

terreno edificabile oggetto del progetto e ciò non è
contestato;
– il consenso dato dalla Marangoni Rita al Belluardo
per la predisposizione del progetto e il fatto
effettivamente non risulta contestato;
– la richiesta di concessione edilizia presentata sulla
base del progetto e sottoscritta dalla Marangoni;
questo fatto è provato documentalmente e non
contestato.

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progettazione che sarebbe stata eseguita nell’esclusivo

Siccome era provata e non contestata la progettazione e
la richiesta di concessione edilizia, sulla base del
progetto del professionista, sottoscritta dalla
Marangoni, correttamente è stata ritenuta pacifica
l’accettazione e l’espletamento dell’incarico da parte

2.1.2

La

censura

sub

b)

è

inammissibile

per

irrilevanza; la stessa Corte di Appello correttamente
ha ritenuto l’irrilevanza della circostanza in quanto
l’elemento costituito dalla carica pubblica ricoperta
dal Belluardo era solo un possibile motivo dell’accordo
che, proprio in quanto semplice motivo, non escludeva
l’accordo medesimo.
2.1.3 La censura sub c) (l’avere ritenuto che fosse
stata dedotta una rinuncia al compenso, mentre

era

stata dedotta l’inesistenza di un conferimento
dell’incarico) è inammissibile in quanto non attinge la
ratio decidendi

secondo la quale il conferimento

dell’incarico professionale era provato, come
esplicitato dalla Corte di Appello alla pagina 5 della
sentenza:

“Osserva la Corte, alla luce delle suddette

prove documentali e della pacifica ricostruzione dei
fatti, che il comportamento di Marangoni Rita la quale
ha prima consentito che il tecnico redigesse il

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del professionista medesimo.

progetto_ e ha poi approvato e presentato detto
progetto alle competenti autorità costituisca effettivo
conferimento all’ing. Belluardo Antonino del relativo
incarico professionale”.
3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con

pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Marangoni Rita a
pagare a Belluardo Antonino le spese di questo giudizio
di cassazione che liquida in euro 3.000,00 per compensi
oltre euro 200,00 per esborsi
Così deciso in Roma, il 22/10/2013.

la condanna della ricorrente, in quanto soccombente, al

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