Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27230 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.28/12/2016), n. 27230
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7519-2015 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE
7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato MICHELE MARTINI giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1742/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE, emessa il 07/07/2014 e depositata il
22/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;
udito l’Avvocato Michele Martini che si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. In controversia avente ad oggetto l’imputazione del reddito per trasparenza ex art. 5 T.U.I.R., con avviso di accertamento a titolo di Irpef dell’anno 2006 emesso a carico di M.G., socio accomandante della società “T.B.I. di C. & C. s.a.s.” (nei cui confronti era stato emesso altro e separato avviso di accertamento), il contribuente censura la sentenza della C.T.R. Toscana n. 1742 del 2014 con due motivi: il primo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per “violazione e falsa applicazione di norma di diritto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis) richiamato ex art. 41 bis medesimo complesso normativo, per accertare il reddito di partecipaione de socio accomandante di S. a. s. ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 917 del 1986, ART. 5”; il secondo, per “vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Motivazione apparente”.
2. Preliminarmente si rileva che, per costante orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci poggia sulla automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, con la conseguenza che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; e ciò per la ragione che essa non attiene ad una singola posizione debitoria, ma alla comune fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato (Cass. n. 20075/14).
3. In simili casi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. s.u., n. 14815/08; conf., ex Cass., sez. 5, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12).
4. Pertanto, ove la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non sia rilevata nè dal giudice di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29,), nè da quello d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, ex art. 59, comma 1, lett. b) D.Lgs. cit.), deve disporsi in sede di legittimità, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al giudice di prime cure, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (Cass., s.u. n. 3678/09; conf. Cass. sez. 5, nn. 12547/15, 7212/15, 18127/13, 5063/10, 138825/07).
5. Va pertanto disposto l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio al giudice di prime cure ai fini della rinnovazione ab origine del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3.
6. Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della vicenda processuale, per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
PQM
La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016