Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2723 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26218/2017 proposto da:

S.G., E.R., B.L., D.P.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Gramsci n. 36, presso lo

studio dell’avvocato De Tilla Maurizio, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Soc. Coop. C.E.L.T. a r.l. – Cooperativa Edilizia Lavoratori

Telefonici;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2018 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2014, due soci della C.E.L.T. Cooperativa Edilizia Lavoratori Telefonici a r.l., prenotatari di alloggi dalla stessa realizzati, convennero in giudizio la società, per sentir determinare il costo degli alloggi medesimi, previo accertamento della erroneità dei criteri di riparto a tal fine adottati dalla cooperativa, con la condanna della stessa alla rettifica dei dati catastali ed al rimborso delle maggiori somme versate per l’assegnazione degli immobili, oneri condominiali, spese amministrative e fiscali ed imposte, nonchè al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Napoli dichiarò la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d’impresa, che, a seguito della riassunzione del giudizio, ha sollevato conflitto negativo di competenza con ordinanza del 30 ottobre 2017, affermando che la controversia non è riconducibile al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, lett. a), come sostituito dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato come, al di là della richiesta di deposito della documentazione sociale, avente una portata meramente istruttoria, la domanda avrebbe un oggetto estraneo ai rapporti societari propriamente detti, non implicando l’impugnazione di una deliberazione dell’assemblea, nè la prospettazione della responsabilità degli amministratori e neppure la formulazione di questioni attinenti al contratto di società o ai rapporti mutualistici tra i soci, ma traendo origine dalla convenzione e dalla procedura di assegnazione degli alloggi ai prenotatari, i quali hanno agito in qualità non già di soci strido sensu, ma di acquirenti, avendo contestato la correttezza del prezzo dovuto e le caratteristiche dei beni loro consegnati.

La causa è stata dapprima inviata alla sezione 6-1, ove gli originari attori hanno depositato memoria, chiedendo la dichiarazione d’inammissibilità del regolamento d’ufficio, mentre la convenuta non ha svolto attività difensiva.

Quindi, la causa è stata rimessa alla Prima Sezione civile, mediante l’ordinanza interlocutoria del 15 maggio 2018, n. 11884, ai fini della trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La questione.

1. – La questione da affrontare è se l’ordinanza con cui il giudice assegnato ad una sezione ordinaria abbia declinato la propria potestà giurisdizionale in favore della Sezione specializzata dello stesso tribunale sia configurabile come una decisione sulla competenza, ai fini dell’ammissibilità del conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c..

Il regolamento pone, dunque, la questione pregiudiziale concernente la qualificazione della Sezione rimettente.

2. Le due tesi seguite dal giudice di legittimità ed i loro corollari.

1. – Le “sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale”, istituite ai sensi della L. 12 dicembre 2002, n. 273, art. 1 (e tuttora menzionate nella denominazione del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168) hanno, com’è noto, lasciato il posto, in virtù del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, alle attuali “sezioni specializzate in materia di impresa” (D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 1).

L’ordinanza interlocutoria n. 11884 del 2018 della Sezione 6-1 ricorda come, circa l’ammissibilità del regolamento o del conflitto di competenza nell’ambito del riparto degli affari tra le sezioni specializzate in materia d’impresa e quelle ordinarie all’interno dello stesso Tribunale, dopo il triennio 2008-2010 – in cui prevalse l’idea della competenza in senso tecnico con riguardo alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale – la tesi negativa sia divenuta dal 2011 dominante presso la Corte di cassazione: la questione avrebbe, dunque, un rilievo esclusivamente tabellare, potendosi parlare di competenza in senso tecnico unicamente nell’ipotesi in cui la controversia sia da devolvere alla cognizione di un diverso ufficio giudiziario (cfr. Cass., sez. 6-3, 29 marzo 2018, n. 7882, non massimata; Cass., sez. 1, 24 novembre 2017, n. 28167; Cass., sez. 6-3, 23 ottobre 2017, n. 25059; Cass., sez. 6-1, 24 maggio 2017, n. 13138; Cass., sez. 6-2, 22 marzo 2017, n. 7227 e 22 marzo 2017, n. 7228; Cass., sez. 6-1, 7 marzo 2017, n. 5656; Cass., sez. 6-1, 27 ottobre 2016, n. 21774; Cass., sez. 1, 15 giugno 2015, n. 12326; Cass., sez. 1, 10 giugno 2014, n. 13025; Cass., sez. 6-1, 23 maggio 2014 n. 11448; Cass., sez. 6-1, 20 settembre 2013, n. 21668; Cass., sez. 6-1, 22 novembre 2011, n. 24656, che operò il revirement rispetto all’orientamento accolto dalla corte di legittimità nel precedente triennio).

Non si tratterebbe, dunque, di autonomi uffici giudiziari, potendosi utilizzare al più la nozione di “competenza in senso lato” od “interna” per indicare la concreta assegnazione della causa ad una determinata sezione nell’ipotesi di uffici giudiziari complessi suddivisi in varie sezioni tra cui si distribuiscono gli affari.

L’orientamento minoritario si è tuttavia in seguito riproposto, avendo alcune pronunce continuato a configurare la questione in termini di competenza in senso tecnico (si vedano Cass., sez. 1, 2 febbraio 2018, n. 4706, in un obiter dictum; Cass., sez. 6-1, 27 ottobre 2016, n. 21775; Cass., sez. 6-L, 24 luglio 2015, n. 15619; Cass., sez. 6-1, 23 settembre 2013, n. 21762; sulla scia delle originarie Cass., sez. 1, 14 giugno 2010, n. 14251; Cass., sez. 1, 18 maggio 2010, n. 12153; Cass., sez. 1, 25 settembre 2009, n. 20690; Cass., sez. 1, 19 giugno 2008, n. 16744).

Entrambe le posizioni qualificano, peraltro, come di competenza la questione, in taluni casi, affermando che, “se una controversia assegnata alle sezioni specializzate delle imprese sia promossa dinanzi a tribunali diversi da quelli in cui sono presenti dette sezioni, la pronunzia non può essere che di incompetenza perchè si è adito l’ufficio giuduiziario anche territorialmente sbagliato” (così, per tutte, Cass. sez. 6-3, 23 ottobre 2017, n. 25059; v. pure Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2018, n. 4706; Cass., sez. 6-1, 20 marzo 2018, n. 6882, in motivazione; Cass. sez. 6-1, 27 ottobre 2016, n. 21774).

La diversa qualificazione influenza la soluzione di plurime questioni (quali l’esistenza di un vizio dell’atto di citazione in caso di omessa intestazione alla sezione specializzata, il regime delle eccezioni ex art. 38 del codice di rito, la revocabilità della decisione di trasmissione della causa al Presidente ove sia di mera portata ordinatoria, la possibilità di sollevare il conflitto negativo ex art. 45, l’applicabilità della disciplina della riunione di cause identiche o connesse ex artt. 273-274 o dell’istituto della sospensione ex art. 295, ed altro ancora).

2. Gli argomenti a sostegno delle due tesi.

1. – Le considerazioni del primo orientamento, contrario a configurare una propria autonoma competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa con riguardo all’ufficio giudiziario cui appartengono, si sviluppano essenzialmente lungo le seguenti linee, esposte nelle summenzionate decisioni:

a) argomenti di ordine letterale:

a.1) se il legislatore, oltretutto in assoluta controtendenza, avesse voluto operare una scelta nel senso di creare uffici autonomi e distinti, avrebbe potuto usare la formula “tribunale per le imprese” (attualmente presente solo nel gergo giornalistico, e, solo in origine, nel D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2 come risultante dopo la legge di conversione, ma che non trova riscontro nel D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, e per questo definita in dottrina una “ingannevole etichetta” o un’espressione “mendace”, utile a rafforzare negli investitori stranieri l’idea della c.d. competitività del Paese) e non quella di “sezione specializzata”, la quale rimanda, al contrario, all’idea di articolazioni facenti parte di un unico ufficio giudiziario;

a.2) alla stregua del c.d. criterio esegetico del “legislatore consapevole”, invero, dal momento che analoga problematica si era già palesata nel vigore della originaria versione della disposizione, egli ben avrebbe potuto espressamente costruire la sezione come ufficio competente in senso proprio;

a.3) il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 qualifica “competenza per materia” quella delle sezioni specializzate per l’impresa, ma ciò non diversamente dall’art. 413 c.p.c., il quale attribuisce la “competeny” a decidere i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. al giudice del lavoro, e della L. Fall., art. 24, che prevede la “competenza” del tribunale fallimentare sulle controversie derivanti dal fallimento;

a.4) lo stesso uso del concetto di “competenza”, nella rubrica e nel testo del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 come sostituito dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2 conv. nella L. n. 27 del 2012, è alquanto “sovrastimato”: perchè il riferimento alla competenza è operato appunto per individuare la “materia”, cioè la tipologia di controversie, da trattarsi dalla sezione, piuttosto che per evocare la relazione fra la sezione e il tribunale in cui essa è incardinata;

a.5) a ben vedere, indizi letterali ben più pregnanti si ricavano dall’avere il legislatore fatto ricorso nel D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2, comma 2, – laddove disciplina la composizione delle sezioni e l’attribuzione concreta della trattazione delle cause – al concetto di “assegnaione” degli affari, che, proprio al contrario, presuppone un potere esercitabile dal capo di uno stesso Ufficio, e dunque è incompatibile con la qualificazione come competenza e segnala l’inserimento organizzativo delle sezioni specializzate nell’articolazione del medesimo ufficio giudiziario, attribuendo la norma al titolari dell’Ufficio giudiziario in cui è istituita la sezione specializzata la facoltà di “assegnare” ad essa anche la trattazione di processi diversi, circostanza che esclude una autonomia organizzativa della sezione specializzata, ricompresa, al pari delle altre, nella disciplina tabellare della ripartizione e della assegnazione anche degli affari ex art. 7 – ter ord. giud.;

a.6) ulteriormente, l’impiego atecnico del termine competenza da parte del legislatore risulta dal d.lgs. n. 168 del 2003, art. 5 la cui rubrica parla di “competenza del Presidente della sezione specializzata”: evocando questa volta il concetto, estraneo a quello di competenza in senso proprio, della c.d. competenza interna o distribuzione delle funzioni all’interno di uno stesso ufficio, ove il termine vale soltanto ad implicare che il presidente della sezione, se la causa è iscritta a ruolo con espressa indicazione ed evocazione della sezione specializzata, esercita direttamente le funzioni di cui all’art. 168-bis c.p.c., in vece del presidente del tribunale; del resto, è palese come sia stata così avvertita l’esigenza di una esplicita attribuzione di competenze direttive ai presidenti delle sezioni specializzate, con disposizione ad hoc altrimenti del tutto superflua;

a.7) di ben altro tenore l’uso del termine “competenza territoriale” nel D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 4 novellato dal D.L. del 2012, ove è utilizzato in senso proprio, avendo il legislatore affermato la competenza della sezione anche riguardo al territorio di tribunali diversi da quello in cui essa è incardinata, così assumendo l’ufficio, in cui la sezione è incardinata, la posizione di destinatario di attribuzioni sottratte a distinti uffici per ragioni di territorio ed in quanto ricadenti nella materia di cui all’art. 3;

a.8) più in generale, la terminologia giuridica, utilizzata nella rubrica e nel testo della singola disposizione di legge di cui all’art. 3, va esaminata alla stregua della complessiva ricostruzione della disciplina normativa del D.Lgs. n. 168 del 2003, onde individuare se il lessico usato sia effettivamente corrispondente alla sottesa categoria giuridica: laddove si evince, invece, un uso promiscuo delle nozioni di “competenza”, “assegnazione”, “trattazione”. Come appunto risulta dal ricordato art. 4, che attiene alla regola di riparto della competenza tra i diversi uffici giudiziari del medesimo distretto, eppure usa l’espressione “assegnazione alle sezioni specializzate”, che implicherebbe una distribuzione degli affari; così come l’espressione “competenze riservate” viene usata in senso atecnico nella rubrica e nel testo del menzionato art. 5, che concerne però l’attribuzione al presidente della sezione specializzata, in primo ed in secondo grado, della titolarità dei poteri già spettanti al presidente del tribunale od al presidente della corte d’appello ex art. 168-bis c.p.p., comma 1, seconda parte; ed ancora, la norma transitoria di cui all’art. 6 prevede la “assegnazione alla trattazione” delle sezioni specializzate dei nuovi procedimenti iscritti a fare data dal 1 luglio 2003. Insomma, “la evidenziata modalità di impiego specifico del lessico giuridico nel testo normativo determina una netta svalutazione dell’argomento letterale posto a fondamento della individuazione della “competenza – in senso proprio – per materia” delle sezioni specializzate” (Cass., sez. 63, 29 marzo 2018, n. 7882, non massimata);

b) argomenti storico-strutturali:

b.1) con riguardo ad altre ripartizioni incardinate nello stesso tribunale, ossia organizzativamente e burocraticamente poste nell’ambito del medesimo ufficio, l’analogia va operata con riguardo ai rapporti tra sezione lavoro e sezione ordinaria e tra tribunale fallimentare e tribunale ordinario, da sempre ritenuti di mera organizzazione interna, al pari dell’assegnazione delle cause alla c.d. sezione societaria nel vigore del rito ordinario di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003;

b.2) non si può, invece, che operare una distinzione dalla sezione agraria, attesa la normativa diversa, anche storicamente, della stessa, connotatasi nel senso di suggerire che tale rapporto si iscriva nella nozione di competenza: infatti, la sezione agraria, pur istituita “presso” il tribunale o la corte d’appello, in ossequio al dettato dell’art. 102 Cost., comma 2, tuttavia si connota di tratti inequivoci nel senso della competenza in senso tecnico (il riferimento è all’uso, da parte del legislatore, del termine competenza per individuare la potestà giurisdizionale delle sezioni, all’espresso riferimento della competenza propria della sezione, all’essere la composizione della sezione scaturente dall’apporto di magistrati ordinari togati in servizio presso il tribunale e di magistrati onorari, i c.d. esperti, altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del tribunale) (es. Cass., sez. 6-3, 7 ottobre 2004, n. 19984); discorso analogo deve farsi per i tribunali regionali delle acque pubbliche, in relazione ai quali viene in rilievo la nozione di competenza rispetto al tribunale in cui sono incardinati (e multis, Cass., sez. 6-3, 23 febbraio 2017, n. 4699), per il tribunale dei minorenni e le corrispondenti sezioni di corte di appello, per il tribunale di sorveglianza e per il giudice del registro delle imprese istituito presso i tribunali ove ha sede la camera di commercio (art. 2188 c.c. e L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8);

b.3) nè assume rilievo decisivo la composizione collegiale, come emerge dagli artt. 50-bis e 50-ter c.p.c., il primo dei quali prevede analoga composizione collegiale in alcuni procedimenti ordinari, come per le sezioni che seguono il c.d. processo del lavoro;

b.4) neppure assume rilievo decisivo la richiesta specializzazione dei componenti, trattandosi di requisito professionale previsto naturaliter per l’assegnazione del singolo magistrato alle diverse sezioni in cui è articolato un ufficio giudiziario organizzato secondo criteri di elevata specializzazione per materia: invero, la c.d. competenza specialistica per le materie trattate è tutt’altro, posto che la specializzazione per materie non è un indice sintomatico di diversità tra giudici e uffici, ma mero valore e strumento di più adeguata organizzazione per migliorare i tempi e la qualità della risposta giudiziaria, ferma restando l’identità di ufficio; onde resta al riguardo privo di rilievo che le sezioni specializzate per le imprese siano composte da “magistrati dotati di specifiche competenze” D.Lgs. n. 168 del 2003, ex art. 2, comma 1;

b.5) sotto tale aspetto, si rimarca che l’assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia di impresa avviene sulla base del puro principio tabellare, mancando l’intervento del C.S.M.;

e) argomento logico-paradossale:

c.1) potrebbe addirittura avvenire che il giudice debba spogliarsi di una causa con ordinanza di incompetenza, per vedersela poi ritornare come componente del collegio in materia di impresa, o viceversa; se, poi, due cause connesse fossero pendenti dinanzi al medesimo giudice, questi potrebbe dover dichiarare la litispendenza, qualificandosi per l’una giudice del tribunale e per l’altra giudice (componente del collegio) della sezione specializzata per le imprese: un vero e proprio “sdoppiamento” paradossale (Cass., sez. 6-3, 23 ottobre 2017, n. 25059);

d) argomento teleologico sull’abuso del diritto:

d.1) qualificato il rapporto tra sezione specializzata e sezione ordinaria in termini di competenza, il regolamento si presterebbe ad un uso strumentale, volto ad allungare i tempi di processi che il legislatore vuole invece particolarmente celeri; mentre la stessa istituzione del giudice unico, con accorpamenti delle preture nei tribunali, ha avuto il chiaro scopo di ridurre le questioni di competenza, eliminando i distinguo di competenza tra giudice del lavoro (ex pretore del lavoro) e giudice delle controversie ordinarie. In questo contesto di accorpamento e di riduzione dei conflitti di competenza, comprendente anche materie specialistiche e giudici altamente specializzati (quelli del lavoro), pare da escludere scelte in controtendenza solo per le sezioni specializzate per la proprietà industriale poi divenute sezioni specializzate per le imprese;

e) argomento sistematico sulla tutela delle parti:

e.1) il controllo sulla materia da assegnare alle sezioni è effettuato dal capo dell’ufficio, che è preposto per legge a tale compito, e ben possono le parti interloquire al riguardo, sollecitando dal giudice e dal presidente il rispetto dei criteri di assegnazione tabellare: la soluzione di chi debba trattare il fascicolo verrà trovata in via interna, attraverso i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare di fascicoli, in quanto il giudice assegnatario rimette il fascicolo al presidente del tribunale, che lo ritrasmette al giudice a quo, se ritenga errato il rilievo tabellare di costui, oppure provvede all’eventuale riassegnazione alla sezione esatta; se il giudice ad quem nega la propria competenza interna, il conflitto sarà deciso dal presidente del tribunale; le parti ottengono quindi una decisione su chi sia il giudice della causa. Inoltre, nei gradi successivi ed in sede di impugnazione della sentenza, sarà possibile riproporre la questione al giudice superiore.

La prospettata disparità di trattamento nel ricorso al mezzo impugnatorio, in definitiva, non ricorre, in quanto le individuate situazioni non appaiono omogenee e non sono pertanto comparabili, mentre ciascuna trova adeguati mezzi di tutela del diritto di difesa delle parti.

2. – Dal suo canto, l’orientamento opposto, che reputa la statuizione relativa alla devoluzione di una controversia ad una sezione specializzata in materia di impresa come di competenza in senso tecnico, ragiona come segue, nell’ambito delle motivazioni esposte dalle decisioni sopra ricordate:

a) argomenti di ordine letterale:

a1) il D.L. n. 1 del 2012, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012, nell’istituire la nuova figura delle sezioni specializzate in materia di impresa, ha utilizzato, benchè solo nella rubrica, la dizione “Tribunale delle imprese” (dando atto, dunque, i fautori della tesi che solo li si rinvenga);

a2) la formulazione letterale del D.Lgs. n. 168 del 2003, artt. 3 e 4 (come modificato dal D.L. n. 1 del 2012) depone per la qualificazione dell’ambito di cognizione delle sezioni specializzate per l’impresa come competenza in senso tecnico: ciò perchè si utilizza esplicitamente il termine “competenza per materia”, mentre esso non ricorre quanto alla nozione di competenza utilizzata dall’art. 413 c.p.c. per le sezioni lavoro, ove la competenza è attribuita al tribunale (in funzione di giudice del lavoro) e non alla sezione; analoga considerazione vale per la sezione fallimentare L. Fall., ex artt. 9 e 24,avente ambito esclusivamente territoriale, rimanendo implicitamente esclusa una distinta competenza per materia all’interno del medesimo Ufficio tra sezione fallimentare e sezione ordinaria; del pari, così non era per il giudice delle controversie societarie, le cui attribuzioni, in precedenza, erano state delineate senza alcun richiamo ai profili di competenza;

b) argomenti organizzativo-strutturali:

b1) la peculiare distribuzione territoriale delle sezioni specializzate indica trattarsi di competenza: ed invero, il punto centrale della tesi viene appunto rinvenuto in ciò, che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni tribunale e corte d’appello, ma solo presso alcuni di essi, sicchè tali sezioni sono investite di una peculiare competenza per materia e per territorio, che si estende ad un bacino ben più ampio di quello del tribunale o della corte d’appello presso cui sono istituite: esse dispongono così di una propria autonoma competenza, quale misura della giurisdizione, diversa e più ampia di quella dell’ufficio giudiziario presso cui sono istituite, e sono cioè competenti, in parte, riguardo a controversie (quelle che, sulla base dei criteri di cui agli artt. 18-20 c.p.c., nonchè delle altre disposizioni in tema di competenza eventualmente applicabili, si radicherebbero in altro circondario o distretto) per le quali il tribunale e la corte d’appello di appartenenza non lo sarebbero;

b2) non rileva valorizzare, in contrario, il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2, comma 2, sulla possibilità di assegnazione anche di altri affari, che non può essere inteso nel senso che le sezioni specializzate siano “miste”, giacchè la trattazione di processi diversi, alla luce del chiaro dato normativo, non è affidata alla sezione, ma ai magistrati che la compongono;

b3) l’art. 102 Cost. prevede che le sezioni specializzate “possono” – non debbono – essere integrate con personale non togato, potendo quindi ricollegarsi il riparto di competenza per materia tra sezioni ordinarie e specializzate ad una diversificata composizione dell’organo giudicante, previsto D.Lgs. n. 168 del 2003, ex art. 2 come organo collegiale di tre magistrati dotati di specifiche competenze, non essendo determinante l’inclusione di componenti non togati (ipotesi che ricorre nel caso delle sezioni specializzate agrarie);

b4) la ratio del provvedimento normativo istitutivo delle sezioni specializzate risiede nella “complessità delle controversie che possono insorgere in questa materia” e nella necessità di designare quali componenti “magistrati dotati di specifiche competenze in materia” (Relazione all’art. 2), motivazione analoga a quella posta a base dell’istituzione delle sezioni specializzate agrarie e che differisce, viceversa, da quella ispiratrice del giudice del lavoro e del (originario) giudice societario (Cass. 25 settembre 2009, n. 20690);

c) argomento sistematico della “simmetria” del sistema:

c1) si determinerebbe un’asimmetria del sistema tra l’ipotesi in cui la declinatoria di competenza venga pronunciata da un tribunale nel cui distretto non sia istituita alcuna sezione specializzata e quella in cui tale sezione vi sia dislocata, nel senso che solo nel primo caso la decisione sarebbe censurabile con il regolamento di competenza, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.;

d) argomento teleologico dello scongiurare l’abuso del diritto:

d1) al rischio che, qualificato il rapporto tra sezione specializzata e sezione ordinaria in termini di competenza, il regolamento possa prestarsi ad un uso strumentale, volto ad allungare i termini di processi che il legislatore vuole invece particolarmente celeri, si risponde che “l’eccezione di incompetenza non impedisce, per esigenze di effettività, il rilascio di una misura cautelare”, dal momento che la tutela cautelare è inutile se non viene data in limine, anche da un giudice incompetente, mentre poi “l’attuale assetto dell’eccezione di incompetenza, da adottarsi con ordinanza, unitamente alla previsione dell’art. 383-ter c.p.c., sembra idonea a garantire una sufficientemente rapida definizione della questione ed a paralizzare eventuali iniziative strumentali” (Cass., sez. 1, ord. 28 febbraio 2018, n. 4706);

è argomento sistematico sulla tutela delle parti:

e1) si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento delle parti, a seconda che la causa sia stata incardinata avanti una sezione ordinaria di tribunale presso cui è istituita anche la sezione specializzata in materia di imprese, oppure no, in quanto soltanto nel caso in cui si verificasse anche una modifica della competenza territoriale, la parte potrebbe avvalersi del mezzo impugnatorio ex art. 42 c.p.c. e del controllo della Corte di cassazione.

3. Rimessione alle Sezioni unite.

Reputa il Collegio che il continuo riemergere di difformi opinioni al riguardo consigli la rimessione della causa al Primo Presidente della Corte di cassazione, perchè valuti l’opportunità di rimessione alle Sezioni unite della decisione sulla questione.

PQM

La Corte rimette la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA