Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2723 del 28/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2022, (ud. 30/11/2020, dep. 28/01/2022), n.2723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22852-2020 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via

ANTONIO BAIAMONTI, n. 10, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO CASADEI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO

ANGELINI;

– ricorrente –

contro

S.F. e L.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, alla piazza COLA DI RIENZO n. 92, presso lo studio

dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato CLAUDIO FRATICELLI;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 14616/2020 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE,

depositata il 09/07/2020;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di Consiglio non

partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

A.G. impugna per revocazione l’ordinanza n. 14616 del 09/07/2020, con un unico, complesso motivo.

Resistono con controricorso S.F. e L.R..

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 bis e 380 c.p.c.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.

Il solo ricorrente ha depositato memoria con modalità telematica.

A.G. afferma di avere appreso solo dalla notificazione del precetto da parte dello S. e della L. che la sentenza del Tribunale di Macerata (in causa di opposizione a decreto ingiuntivo) che gli aveva riconosciuto cinquemila Euro era stata riformata in appello e pertanto propose ricorso per cassazione avverso di essa, deducendo violazione dell’art. 327 c.p.c. e chiedendo farsi luogo all’impugnazione tardiva.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14616 del 09/07/2020 ha ritenuto che la notificazione della citazione in appello fosse ritualmente avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in Fermo, dove l’avvocato Carlo Angelini, difensore dell’ A. in tutte le fasi del giudizio aveva lo studio professionale.

Il ricorso per revocazione si incentra sull’affermazione dell’ordinanza impugnata del non avere l’ A. eletto domicilio in alcun luogo e che pertanto la notificazione presso lo studio professionale dell’avvocato Angelini doveva ritenersi rituale.

L’ A. afferma invece, che l’elezione di domicilio vi era stata ed era nel ricorso per decreto ingiuntivo in Civitanova Marche e venne poi mutata in quella di cui alla comparsa conclusionale (in Corridonia, presso l’avvocato Magrini).

Il ricorso per cassazione, sarebbe, quindi, stato proposto quale tardivo ai sensi del 327 c.p.c., comma 2, perché la parte ricorrente afferma di avere avuto notizia della sentenza di appello solo dal precetto per essere stato notificato l’atto di appello anziché presso il domicilio eletto nel circondario del Tribunale presso il procuratore costituito.

Il ricorso è stato dichiarato, da questa Corte di Cassazione inammissibile in quanto tardivo, escludendo perciò l’applicabilità dell’art. 327 c.p.c., comma 2, sulla base di un ragionamento giuridico corretto, in quanto: in base all’art. 330 c.p.c. l’impugnazione deve essere notificata nel domicilio eletto nell’atto di notificazione della sentenza e, in mancanza, presso il procuratore costituito o presso il domicilio eletto; non era stato eletto domicilio in un atto di notificazione della sentenza; nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione a seguito dell’opposizione vi era elezione di domicilio presso il difensore (e non elezione di un difensore domiciliatario, la quale radica l’elezione di domicilio non presso il procuratore costituito, ma presso un determinato domicilio); vi era elezione di un difensore domiciliatario (corrispondente perciò a specifica elezione di domicilio), nel circondario del Tribunale, soltanto nella comparsa conclusionale; l’appello poteva essere notificato ai sensi dell’art. 330 c.p.c., mancando la notifica della sentenza, o presso il procuratore costituito o presso il domicilio eletto nel circondario del Tribunale, non rilevando che il procuratore fosse fuori circondario, essendo comunque valida la notifica presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario ma nel distretto; la notificazione dell’appello era, perciò, validamente avvenuta presso il procuratore costituito ai sensi dell’art. 140 c.p.c.. La Corte, nella detta ordinanza, qui gravata, ha aggiunto un’ulteriore ragione del decidere (ratio decidendi): proprio la notificazione presso il procuratore costituito consente di affermare che l’atto ha raggiunto il suo scopo e dunque l’eventuale vizio non era tale da impedire la conoscenza del provvedimento.

Con il ricorso per revocazione, assumendo di non avere comunque avuto conoscenza della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., si denuncia l’errore di fatto della mancata percezione dell’elezione di domicilio nella domanda d’ingiunzione, nella comparsa di costituzione e poi nella comparsa conclusionale.

Deve, sul punto rilevarsi che il Collegio decidente l’ordinanza n. 14616 del 2020 ha esattamente percepito che nei primi due atti l’elezione di domicilio era stata fatta presso il procuratore, e dunque seguiva le variazioni del domicilio del difensore, e che il difensore domiciliatario (integrante, dunque, un’elezione di domicilio in senso stretto) era stato indicato solo nella comparsa conclusionale. Ciò rilevato esattamente, la Corte ha poi correttamente concluso che la notifica dell’appello poteva comunque ai sensi dell’art. 330 c.p.c. essere fatta presso il procuratore costituito e non presso il difensore domiciliatario indicato nella comparsa conclusionale.

Ciò comporta che, in definitiva, non costituisce oggetto della denuncia un errore revocatorio, ma una non condivisa interpretazione dell’art. 330 c.p.c., che, contrariamente a quanto indicato da ricorrente, autorizzava la notifica presso il procuratore costituito anche in presenza di elezione di domicilio.

Il ricorso è inammissibile anche per un secondo aspetto: vi sono due ragioni decisorie, entrambe autonome ed in grado di reggere la decisione, perché la Corte, nell’ordinanza impugnata, ha affermato che, anche in presenza di eventuale vizio, lo scopo della notificazione dell’atto era stato raggiunto (Cass. n. 25871 del 2017 ed altre).

In conclusione: l’affermazione sulla quale è incentrato il ricorso non censura adeguatamente l’affermazione decisiva dell’ordinanza impugnata che è quella che comunque la notificazione della sentenza d’appello, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. all’avvocato Angeli presso il suo studio professionale in Fermo (pacificamente tale, ora ed allora) avesse raggiunto lo scopo cui l’atto era preordinato.

Il ricorso per revocazione è pertanto, inammissibile e tale è dichiarato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2022

 

 

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