Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2723 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. II, 08/02/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 08/02/2010), n.2723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A. e Z.S., rappresentati e difesi, in forza

di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Patrizi

Giovanni, elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via

Tirso, n. 90;

– ricorrenti –

contro

A.F. e G.A., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale notarile, dall’Avv. Papa Gian Pio,

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Cedrone

Francesco in Roma, via Altino, n. 8;

– resistenti –

e contro

A.E. e L.A.C.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 20

settembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito, per i controricorrenti, l’Avv. Luigi De Petrillo, per delega

dell’Avv. Gian Pio Papa;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato in data 14 luglio 1997 i coniugi A.F. e G.A. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone A.E. e la moglie L.A.C., nonchè A.A. e il marito Z.S., chiedendo lo scioglimento della comunione e la conseguente divisione di un appartamento sito in (OMISSIS).

Esponevano gli attori che con atto per notar Di Giovine del (OMISSIS) l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di (OMISSIS) aveva ceduto in proprietà il suindicato alloggio popolare ai fratelli A.F., E., Er.

ed A. (che lo avevano acquistato, per quote indivise di ciascuno, in comunione con i rispettivi coniugi), in qualità di eredi della loro madre, G.C., deceduta il (OMISSIS), già assegnataria dell’immobile in locazione; e che il (OMISSIS) essi attori avevano acquistato da Ag.Er. e dal marito T.O. la quota indivisa di 1/4 di cui questi ultimi erano titolari.

Si costituirono in giudizio A.A. e Z.S., chiedendo l’attribuzione dell’intero cespite, ove ritenuto indivisibile, ex art. 720 cod. civ., con pagamento del conguaglio; ed in via riconvenzionale conclusero per il riconoscimento della scrittura privata del (OMISSIS) con cui questi ultimi avevano acquistato da A.E. e dalla moglie L.A. C. la quota indivisa di 1/4.

In corso di causa si costituirono in giudizio anche A.E. e L.A.C., chiedendo la divisione dell’immobile come richiesto dagli attori.

Con sentenza depositata il 9 maggio 2003 il Tribunale dichiarò sciolta la comunione sull’appartamento de quo e attribuì lo stesso in proprietà esclusiva ed indivisa agli attori, ordinando loro di versare ai convenuti A.E. e L.A.C. la somma di Euro 502,62, comprensiva di rivalutazione ed oltre interessi, e lo stesso importo ai convenuti A.A. e Z.S.; dichiarò inammissibili le domande riconvenzionali ex art. 2932 cod. civ. e di restituzione somme, proposte dai convenuti A.A. e Z.S. all’udienza di precisazione delle conclusioni del 20 dicembre 2002;

dichiarò riconosciuta la scrittura privata del (OMISSIS) e respinse nel resto la domanda riconvenzionale dei convenuti suddetti;

regolò le spese di lite integralmente compensandole tra le parti.

2. – La Corte d’appello di Roma, nella contumacia di A.E. e di L.A.C. e nella resistenza di A. F. e di G.A., con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 settembre 2005 ha rigettato il gravame di A.A. e Z.S..

Premesso che non vi è contestazione sulla qualificazione della scrittura privata del (OMISSIS) come contratto preliminare di vendita, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto condivisibile la motivazione del primo giudice relativa alla declaratoria di inammissibilità della domanda di esecuzione in forma specifica di tale contratto, trattandosi di domanda nuova, formulata tardivamente solo all’udienza di precisazione delle conclusioni del 20 dicembre 2002, laddove nella comparsa di costituzione e risposta i coniugi A.- Z. avevano espressamente riferito di avere acquistato la quota indivisa di 1/4 dai coniugi A.- L. chiedendo, in base a tale premessa, “previo accertamento del diritto dei convenuti alla metà dell’immobile oggetto della comunione”, l’attribuzione dello stesso per l’intero.

La Corte d’appello ha altresì escluso che sulla nuova domanda vi sia stata accettazione del contraddittorio.

Pertanto, la Corte di merito ha giudicato legittima l’attribuzione, ex art. 720 cod. civ., della proprietà dell’intero immobile ai coniugi A.- G., in quanto titolari della maggior quota, pari alla metà dell’immobile.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello A. A. e Z.S. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 14 dicembre 2005, sulla base di un motivo.

Si sono costituiti con memoria A.F. e G. A., mentre A.E. e L.A.C. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va respinta l’istanza dei ricorrenti, formulata con la memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza, volta ad ottenere un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.E. e di L.A.C., avendo l’originaria notificazione del ricorso nei loro confronti avuto esito negativo.

E’ bensì vero che nella specie (giudizio di scioglimento di comunione) si versa in un caso di litisconsorzio necessario, anche nel grado di impugnazione, per cui sarebbe indispensabile l’impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti; con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari A.E. e ad L.A. C., a cui il ricorso non è stato in precedenza notificato (per inesistenza materiale o giuridica della notifica stessa).

Senonchè, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).

In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi sub 3) prima, facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti totalmente vittoriose nei gradi di merito, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

2. – Con l’unico mezzo, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in connessione con il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). I ricorrenti deducono che nella memoria di costituzione in primo grado è stata formulata una domanda di trasferimento della proprietà fondata sul contratto preliminare; e con tale domanda, al di là delle formule rituali, era stata proposta un’azione costitutiva di esecuzione del preliminare. Le conclusioni finali sul punto – si assume – altro non sarebbero che una precisazione della domanda stessa, e non una domanda nuova, come tale inammissibile. Aggiungono i ricorrenti che siccome con la domanda riconvenzionale è stato chiesto di “trasferire” la proprietà della quota, tale domanda non poteva essere intesa come domanda di riproduzione o di presa d’atto di un atto di trasferimento già perfezionato.

3. – Il motivo è infondato.

Cosi come il primo giudice, la Corte territoriale ha interpretato la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti coniugi A.A. e Z.S. nel senso della richiesta, non di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., ma di accertamento dell’acquisto dell’ulteriore quota indivisa di 1/4, ad essi alienata con scrittura privata del (OMISSIS) dai coniugi A.E. e L.A.C..

A tale convincimento la Corte d’appello è pervenuta sulla base della lettura integrale della comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 novembre 1997, precisando che i predetti convenuti:

(a) nelle premesse, avevano affermato di avere acquistato con scrittura privata da A.E. e dalla di lui moglie la loro quota indivisa pari ad 1/4 dell’immobile e di vantare quindi la proprietà di quote e diritti sull’immobile de quo pari alla metà indivisa e che essi acquirenti avevano invitato più volte i predetti alla stipula dell’atto pubblico da effettuarsi presso lo studio del notaio Fragomeni di Frosinone, cosi intendendo sistemare la posizione giuridica dell’immobile de quo presso la conservatoria immobiliare al fine di avere sicure garanzie della loro quota di proprietà; e (b) nelle conclusioni, avevano chiesto l’accertamento del loro diritto alla metà della proprietà dell’immobile oggetto della comunione, il riconoscimento della scrittura privata ed il conseguente trasferimento della quota pari a 4 già di pertinenza di A. E. e di L.A.C..

La Corte territoriale ha indicato puntualmente e analiticamente le ragioni del convincimento al quale è pervenuta.

L’interpretazione della portata della domanda riconvenzionale compiuta dai giudici del merito è motivata in maniera congrua ed adeguata, avuto riguardo all’intero contesto della comparsa di costituzione e risposta con cui essa è stata veicolata, alla formulazione testuale dell’atto ed al contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che con essa i convenuti intendevano perseguire.

L’esattezza della conclusione cui sono pervenuti i giudici del merito è confermata dall’esame diretto della comparsa di costituzione e risposta: in essa non solo manca qualsiasi riferimento alla richiesta di pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ., ma anche difetta la deduzione, a base della pretesa, di un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, avendo al contrario i convenuti richiesto l’accertamento, previo riconoscimento della scrittura privata, della proprietà della quota indivisa ad essi venduta dai coniugi A.- L. e, quindi, l’emissione di una pronuncia dichiarativa del trasferimento. E’ in particolare decisivo il fatto che in detta comparsa di costituzione e risposta si afferma che, per effetto dell’acquisto effettuato con la citata scrittura privata, A.A. e Z.S. “possono vantare la proprietà di quote e diritti sull’immobile de quo pari alla metà indivisa”.

Tanto premesso, poichè soltanto in corso di causa, all’udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 20 dicembre 2002, i convenuti A.- Z. hanno domandato l’esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 cod. civ., del contratto preliminare del (OMISSIS), corretta è la conclusione, alla quale sono giunti i giudici di merito, di inammissibilità di detta domanda per novità.

Difatti, l’inammissibilità della domanda per la sua novità si verifica anche nell’ipotesi, che è quella avvenuta nella specie, del mutamento della pretesa di accertamento del contratto di compravendita (della quota) del diritto di proprietà in quella di cui all’art. 2932 cod. civ., essendo le due domande diverse per petitum e causa petendi: mentre la prima è diretta ad una sentenza dichiarativa, fondata su un negozio con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà per effetto del consenso legittimamente manifestato, la seconda mira ad una pronuncia costitutiva, fondata su un contratto con effetti meramente obbligatori come il preliminare, avente ad oggetto l’obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (Cass., Sez. Un., 5 marzo 1996, n. 1731; Cass., Sez. 2, 8 ottobre 2001, n. 12323;

Cass., Sez. 2, 12 novembre 2002, n. 15859; Cass., Sez. 2, 12 settembre 2003, n. 13420; Cass., Sez. 1, 25 gennaio 2008, n. 1740).

4. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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